Le spese di cui all’articolo 6, comma 2 del Regolamento approvato con DPReg 115/2022, come specificato nel medesimo articolo, “devono fare specifico riferimento all’ organizzazione ed alla vendita di pacchetti turistici …”, conseguentemente devono riguardare spese che restano a carico dell’impresa stessa, rappresentando un costo. Non saranno ammissibili, invece, gli acquisti di forniture e servizi o i trasporti turistici all’i nterno del territorio regionale qualora la relativa spesa sia riversata dall’agenzia di viaggi o il tour operator sul cliente, poiché non costituiscono un costo.
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