Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, con i decreti del direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale n. 2214/2011, 228/2012 e 619/2013 sono stati concessi alle imprese richiedenti i contributi per le seguenti finalità:

1. salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale; 
2. incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale; 
3. sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana. 

Tali contributi, concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di importanza minore "de minimis" e di aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 e non possono essere richiesti a rimborso.  L’intervento contributivo è chiuso per esaurimento delle graduatorie.

Per informazioni scrivere a: tributi@regione.fvg.it

ATTENZIONE: Prima di inviare una richiesta di informazioni, si invita a consultare, nel menù a destra, le risposte già fornite ai quesiti più frequenti.

Cessazione degli obblighi dichiarativi

Si evidenzia che gli obblighi connessi ai contributi in compensazione di cui all’articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010, inclusi quelli dichiarativi, sono cessati, a eccezione dell’obbligo di non delocalizzare l’unità locale oggetto di contributo nei cinque anni successivi alla data di concessione, relativo alle finalità della salvaguardia e dell’incremento del livello occupazionale (si veda in proposito il paragrafo dedicato specificamente all’obbligo di non delocalizzazione). Conseguentemente, i beneficiari non sono più tenuti a inoltrare all’A mministrazione regionale dichiarazioni relative ai contributi in parola.

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Obbligo di non delocalizzazione

Ai sensi  dell’articolo 2, comma 19, della legge regionale 6/2013,  fermo restando il  rispetto dell’obbligo di non delocalizzazione imposto ai beneficiari del contributo per le finalità della salvaguardia del livello occupazionale (articolo 2, comma 1, lettera a), legge regionale 22/2010) e dell’incremento del livello occupazionale (articolo 2, comma 1, lettera b), legge regionale 22/2010), il beneficiario è esonerato dall’attestazione formale del rispetto dell’obbligo di non delocalizzazione delle unità locali oggetto del contributo a decorrere dall’anno 2015

  

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Codice tributo "3721"

Sono scaduti i termini previsti dall’articolo 26 del Regolamento 126/2011 per l’utilizzo in compensazione dei contributi. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il codice tributo "3721", denominato "Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - articolo 2, comma 1, legge regionale 22/2010", è attivo unicamente per la restituzione del contributo, mediante modello di pagamento unificato (Modello F24), a seguito di rideterminazione o di revoca per intervenuta rinuncia. A tal fine si rinvia alle istruzioni contenute nelle Circolari n. 8/2012 e n. 4/2013, rinvenibili nella sezione "Fruizione del contributo e controlli".  

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Adempimenti in caso di rinuncia al contributo

In caso di rinuncia al contributo il beneficiario è tenuto a:

- inoltrare, in via telematica, la comunicazione di rinuncia al contributo medesimo. A tal fine occorre accedere, dalla pagina del sito internet della Regione dedicata al contributo in compensazione e tramite smart card, all’applicativo informatico per l’invio on line delle dichiarazioni. Le istruzioni sono disponibili sul manuale operativo pubblicato nella medesima pagina;
- restituire tempestivamente l’importo del contributo già utilizzato in compensazione. Le modalità di restituzione sono indicate nelle Circolari n. 8/2012 e 4/2013 rinvenibili nella sezione "Fruizione del contributo e controlli".

A seguito dell’invio telematico della comunicazione di rinuncia al contributo verrà adottato, in ottemperanza all’articolo 25, comma 2, lettera a) del Regolamento 126/2011, un decreto con il quale verrà disposta la revoca del contributo e verrà stabilito l’ammontare degli interessi da corrispondere, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

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Accesso al servizio di invio telematico
 

Per operare nell'applicativo per l'invio telematico il beneficiario e/o l'intermediario devono possedere la Carta Regionale dei Servizi (CRS) oppure una smart card o business key standard CNS (es. Infocamere, Infocert).

La carta (o la business key) deve essere intestata al beneficiario che presenta l'istanza, o all'intermediario che la compila, e deve essere dotata di un certificato di autenticazione valido.

Per utilizzare il dispositivo di autenticazione (smart card o chiave USB) sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, è necessario che il PC dal quale si effettua l'accesso sia configurato correttamente, cioè sia stato installato correttamente tutto il software per la gestione del dispositivo e per l'importazione e la lettura dei certificati.

Il software da installare dipende dal dispositivo utilizzato. Per maggiori dettagli consultare il documento "Informazioni sull'utilizzo della smart card per l'invio on line" disponibile alla voce "Invio on line istanza di contributo".

Il nuovo numero verde unico gratuito per l’accesso ai servizi di supporto telefonico di Insiel è l’ 800 098 788.
Per chiamate* da telefoni cellulari o dall’estero, il numero da contattare è lo 040 06 49 013.

*costo della chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico

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