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Di che cosa si tratta
Legge regionale 47/1978 capo VII art. 22 co. 2 – Riconoscimento da parte della Regione Friuli
Venezia Giulia dell'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca
aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso
imprese, istituzioni od enti.
Modalità del riconoscimento
Il riconoscimento è disposto sulla base dell'accertamento dei requisiti previsti,
sentito il Comitato tecnico per le politiche economiche, con decreto dell'Assessore regionale delle
Attività produttive.
Il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza è possibile richiedere
il rinnovo.
Requisiti per il riconoscimento
Il laboratorio deve possedere i seguenti requisiti:
- essere effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno 3 anni;
- disporre di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di
specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;
- avvalersi di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un
impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);
- possedere un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:
• qualificazione tecnico-scientifica del personale;
• organizzazione e dotazione di attrezzature;
• specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;
• brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;
• esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;
• collaborazioni con altri enti di ricerca;
• pubblicazioni;
• quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande devono essere redatte secondo l'apposito modello e corredate della documentazione
idonea a dimostrare la presenza dei requisiti.
Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento di attuazione.