Gestione sottoprodotti di origine animale - indicazioni per la macellazione di suini per il consumo domestico privato presso il proprio domicilio 

In occasione della macellazione per consumo domestico privato presso il proprio domicilio, deve essere garantito il corretto smaltimento dei sottoprodotti (SOA) della macellazione, a norma del Reg. CE/1069/2009, delle linee guida nazionali applicative di cui alla DGR 2017/2021, nonché dei regolamenti comunali e relative norme ambientali vigenti.
I visceri e gli altri scarti di macellazione devono essere posti in contenitore impermeabile, dotato di coperchio possibilmente a tenuta ermetica, o in contenitore, parimenti impermeabile, conservato in locale chiuso, che ne impedisca l’accesso agli animali.

Ai fini del corretto smaltimento, occorre rivolgersi ad una delle ditte specializzate, autorizzate ai sensi del Reg. CE/1069/2009, che hanno dato la propria disponibilità:
- IDONEA srl - Campoformido (UD): 349/2274705
- CO.GE. ECOLOGICA - Cordenons (PN): 0434/43623 oppure 347/7934365
- TRIVENETA GRASSI srl - Portogruaro (VE): 0421/476033 oppure 338/5606562

Onde migliorare l'organizzazione logistica, si richiede di contattare la ditta prescelta per la prenotazione del servizio di ritiro dei SOA di categoria 3 dal lunedì al venerdì e comunque prima della macellazione a domicilio.
Senza alcun onere o spesa aggiuntiva, i privati che intendono macellare per consumo domestico privato devono contattare la ditta prescelta e fornire copia della notifica quale evidenza della macellazione per uso domestico privato. All’atto della raccolta dei SOA, la ditta incaricata rilascia al privato il documento di trasporto ovvero la distinta di ricevuta. Sarà cura della ditta medesima dotarsi di adeguati DPI (calzari, guanti monouso) atti a evitare o contenere eventuali contaminazioni nonché porre in atto le dovute strategie per programmare i percorsi di carico in base al rischio epidemiologico e gestire correttamente il carico in allevamento evitando l’ingresso quando possibile.

Si raccomanda al personale addetto alle lavorazioni e ai norcini di rispettare le buone prassi igieniche durante le lavorazioni e nel merito le procedure di pulizia del personale (per esempio sanificazione delle mani) e le procedure di pulizia e sanificazione di vestiario e attrezzature (per esempio cambio del vestiario ad ogni accesso, pulizia e sanificazione di tritacarne, coltelleria, sanificazione di stivali e scarpe).

Si raccomanda di limitare il numero di persone addette alle lavorazioni, avendo, altresì, cura di evitare l’ingresso presso il proprio stabilimento, ancorché familiare, di personale estraneo.

Al fine di preservare lo stato di territorio regionale non interessato da PSA, è opportuno, durante le attività di macellazione, limitare il più possibile la presenza di animali domestici, che possano veicolare e diffondere il virus nell’ambiente.
 

SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA MACELLAZIONE DI SUINI PER CONSUMO DOMESTICO PRIVATO IN ALLEVAMENTO

Ad oggi la Regione FVG non è interessata dalla PSA, tuttavia, considerata l’attuale situazione epidemiologica, con focolai registrati in allevamenti suinicoli in Lombardia e Croazia, per tutelare il patrimonio zootecnico regionale, sono state adottare delle misure restrittive relativamente alla macellazione a domicilio familiare e presso lo stabilimento di allevamento.

Nello specifico, a titolo cautelativo è stata sospesa, la macellazione di suini per il consumo domestico privato presso gli stabilimenti di allevamento di suini da ingrasso commerciali e ceduti direttamente in loco per il consumo domestico privato.

Allo stato attuale rimane invece consentita la macellazione di suini da parte del privato presso il proprio domicilio per proprio autoconsumo, a condizione che sia garantito il corretto smaltimento dei sottoprodotti della macellazione, a norma del Reg. CE/1069/2009, delle linee guida nazionali applicative di cui alla DGR 2017/2012, nonché dei regolamenti comunali e relative norme ambientali vigenti.

MISURE DI CONTROLLO NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI

A partire dal 22.09.2023 e fino al 15.10.2023 sono applicate le misure di cui alla nota ministeriale prot. n. 0023297-15/09/2023-DGSAF-MDS-P, modificata con nota prot. n. 0023449-18/09/2023-DGSAF-MDS-P.

In particolare non è più richiesto il controllo ufficiale pre-moving per le movimentazioni di suini, ma le movimentazioni di suini da vita e da macello restano subordinate alla validazione del DDA da parte dei Servizi veterinari localmente competenti, che deve avvenire tenuto conto dei dati di mortalità.

In aggiunta ai test diagnostici previsti dal Piano di sorveglianza nazionale 2023, è disposto il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l’intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente e le carcasse non movimentate.

Fermo restando quanto previsto dall' Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5 del 24/08/2023 è raccomandata la valutazione della richiesta, da parte dei Veterinari aziendali, dell’esecuzione del test per PSA prima del ricorso a trattamenti antibiotici.

Eventuali aumenti di mortalità di suini superiori alla media devono essere immediatamente riportati al Servizio veterinario localmente competente, che accerterà le cause di mortalità degli animali effettuando, ove necessario, un prelievo per escludere la presenza della PSA.

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