Di cosa si tratta

Il rinnovo consiste in una visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla navigazione da parte di medici abilitati. La patente può essere convalidata esclusivamente presso il medesimo Ufficio di primo rilascio.

La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data del rilascio o dalla data della relativa convalida. La durata di validità della patente nautica è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
La validità delle patenti di categoria “C” è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.

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A chi rivolgersi

All’Ufficio territoriale di primo rilascio della patente.
Nelle more dell’introduzione di uno sportello dedicato per la nautica si indicano di seguito i contatti diretti degli operatori competenti in materia suddivisi per competenza territoriale:

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Documenti da presentare allo sportello

Con il Codice della nautica di diporto sono ampiamente mutate le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate in base alla precedente disciplina per cui, gli uffici della Motorizzazione civile provvedono, in occasione della convalida, alla sostituzione delle predette abilitazioni con le corrispondenti patenti da diporto. Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.
 
Per la convalida senza sostituzione del modello (nuove patenti a modello europeo) il titolare deve presentare all'ufficio territoriale:
  • domanda redatta sul modello G7 da presentare all’Ufficio territoriale di primo rilascio;
  • 1 bollo da 16,00 euro da applicare sulla domanda;
  • certificato medico cartaceo in bollo con foto, con data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda di rinnovo, conforme all’annesso 1 del D.l. 29 luglio 2008, n.146;
  • fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • due foto formato tessera;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del D.I. 29 luglio 2008, n.146;
  • patente nautica in originale;
  • eventuale delega (se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta dal delegante oltre a un documento d’identità personale del delegante e una foto dovrà essere autenticata da un centro civico comunale).
Per la convalida con sostituzione del modello (precedenti patenti a modello stampato) il titolare deve presentare all'ufficio territoriale:
  • domanda redatta sul modello G7 da presentare all’Ufficio di primo rilascio,
  • versamento delle imposte di bollo pari ad Euro 32,00;
  • versamento dell’importo di Euro 1,64 “Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto” sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato;
  • certificato medico cartaceo in bollo con foto, con data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda di rinnovo, conforme all’annesso 1 del D.I. 29 luglio 2008, n.146;
  • fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • due foto formato tessera;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del D.I. 29 luglio 2008, n.146;
  • patente nautica in originale;
  • eventuale delega (se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta dal delegante oltre a un documento d’identità personale del delegante e una foto dovrà essere autenticata da un centro civico comunale).

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