Le tariffe relative alle prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Inquadramento normativo

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso l’attività di soggetti erogatori pubblici (Aziende per l’Assistenza Sanitaria /AAS e Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie / AOU, Istituti pubblici di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico / IRCCS), privati equiparati (IRCCS privati, Ospedali classificati e Presidi) e privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano degli accordi o contratti. Tutti gli erogatori del SSN sono remunerati, nel rispetto dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia di assistenza sanitaria, secondo regole stabilite a livello regionale, nell’ambito del quadro normativo di riferimento stabilito a livello nazionale per garantire l’omogeneità del sistema.

Il sistema di remunerazione si compone di due elementi principali e si basa sul funzionamento di alcuni meccanismi che ne devono garantire la definizione, l’aggiornamento e il corretto utilizzo.

Elemento fondamentale del sistema sono le tariffe onnicomprensive predeterminate per singola prestazione; normativamente, ne esistono tre tipologie:
1. le tariffe nazionali, stabilite periodicamente dal Ministero della Salute insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2. le tariffe regionali, stabilite periodicamente dagli assessorati regionali alla Sanità;
3. per le sole attività di ricovero, da luglio 2003, sono inoltre stabilite concordemente tra tutte le Regioni ogni anno le tariffe utilizzate per la “compensazione della mobilità interregionale” (Tariffa Unica Convenzionale / TUC).

Attualmente, il decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2012 determina le tariffe nazionali di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (allegato 1), di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie (allegato 2) e di assistenza specialistica ambulatoriale (allegato 3) e individua i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza.

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