L’alimentazione animale in tutte le fasi: produzione, trasporto, commercializzazione, somministrazione.

L'attività del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria è essenzialmente indirizzata alla programmazione, monitoraggio, rendicontazione, indirizzo interpretativo delle norme nei confronti delle Aziende sanitarie. In particolare, l'attività inerente l'alimentazione animale e PNAA, interessa l'allevamento, il trasporto e la macellazione e ha come obiettivo la verifica di conformità alle normative nazionali e comunitarie in relazione ai requisiti minimi di benessere degli animali.

Consiste, tra l'altro, nella redazione di uno specifico capitolo all'interno del Piano Regionale Integrato della Sicurezza Alimentare e Nutrizionale.

La programmazione avviene secondo piani comunitari e nazionali definiti e, inoltre, in funzione dell'analisi del rischio ai sensi del Regolamento 882/2004. L'esecuzione dei controlli viene espletato dal personale dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie mediante l'utilizzo di apposite check-list registrate su appositi software nazionali.

Anagrafe degli operatori del settore dei mangimi

Il Reg. (CE) 183/2005, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, si applica alle attività degli operatori del settore dei mangimi (OSM) in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria, fino all’immissione sul mercato e alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti.

Sono escluse dall’ambito di applicazione del reg. (CE) 183/2005:
• la produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
• la somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
• la fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
• la somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
• la fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
• la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

Gli OSM non possono operare senza registrazione o riconoscimento, ai sensi dell'art. 9 o dell'art. 10 del Reg. (CE) 183/2005.

Le attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. (CE) 183/2005 sono escluse dall’obbligo di registrazione e/o riconoscimento.

Il RICONOSCIMENTO è riservato ad attività particolari quali la produzione di additivi, premiscele o mangimi che contengono “additivi sensibili”.
Queste attività sono citate all’art. 10, commi 1 e 3 del Reg. (CE) 183/2005 e comprendono:
• PRODUZIONE DI ADDITIVI di cui al capo 1 dell’allegato IV M22
• COMMERCIALIZZAZIONE DI ADDITIVI di cui al capo 1 dell’allegato IV M23
• PRODUZIONE DI PREMISCELE preparate utilizzando additivi di mangimi di al capo 2 dell’a llegato IV M24
• COMMERCIALIZZAZIONE DI PREMISCELE preparate utilizzando additivi di mangimi di al capo 2 dell’allegato IV M25
• PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI PER COMMERCIO utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV M26
• PRODUZIONE MANGIMI COMPOSTI PER AUTOCONSUMO utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV M27
• INTERMEDIARI (CHE NON DETENGONO PRODOTTI) M28
• TRASFORMAZIONE DI OLI VEGETALI GREGGI AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 TRASOL
• TRATTAMENTO OLEOCHIMICO DI ACIDI GRASSI TROAC
• PRODUZIONE DI BIODIESEL PROBD
• MISCELAZIONE DI GRASSI MIAG

Le altre attività sono soggette alla REGISTRAZIONE. Queste attività sono relative:
• all’art. 5, comma 1 del Reg. (CE) 183/2005 (produzione primaria):
- PRODUZIONE DI PRODOTTI PRIMARI PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE (COLTIVAZIONE, RACCOLTA, ESSICCAZIONE NATURALE, STOCCAGGIO IN AZIENDA E TRASPORTO FINO AL PRIMO STABILIMENTO) M01
- ALLEVATORI CHE MISCELANO MANGIMI IN AZIENDA M02
- ALLEVATORI CHE NON MISCELANO MANGIMI IN AZIENDA M03;
• all’art. 5, comma 1 del Reg. (CE) 183/2005 (produzione post-primaria):
- PRODUZIONE PRODOTTI DI ORIGINE MINERALE E CHIMICO INDUSTRIALE M04
- PRODUZIONE MATERIE PRIME DI ORIGINE ANIMALE AI SENSI DEL REG. 1069/09 M05
- FORNITURA DI SOTTOPRODOTTI ALIMENTARI E AGROALIMENTARI M06
- PRODUZIONI DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA AI SENSI DEL REG. 1069/09 M07
- PRODUZIONE ADDITIVI (DIVERSI DA ALLEGATO IV CAPO 1) M08
- PRODUZIONE PREMISCELE (DIVERSE DA ALLEGATO IV CAPO 2) M09
- PRODUZIONE MANGIMI PER IL COMMERCIO (DIVERSI DA ALLEGATO IV CAPO 3) M10
- PRODUZIONE MANGIMI PER AUTOCONSUMO (DIVERSI ALLEGATO IV CAPO 3) M11
- STOCCAGGIO/DEPOSITO MANGIMI (MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI, ADDITIVI E PREMISCELE) M12
- CONDIZIONAMENTO ADDITIVI, PREMISCELE E MANGIMI ( DIVERSI DA ALLEGATO IV) M13
- COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO ADDITIVI E PREMISCELE (DIVERSE DA ALL. IV CAPO 1 E 2) M14
- COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO MANGIMI (MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI) M15
- TRASPORTO CONTO TERZI DI MANGIMI (MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI, ADDITIVI E
- PREMISCELE) M16
- INTERMEDIARI (CHE NON DETENGONO I PRODOTTI) ( DIVERSI DA ALLEGATO IV) M17
- MULINI M18
- ESSICCAZIONE ARTIFICIALE M19
- MISCELATORI MOBILI CONTO TERZI M20.

Sono esentate dalla registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 gli operatori primari (agricoltori o allevatori) già registrati o iscritti in altri sistemi regionali.

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Procedura di riconoscimento e registrazione

La procedura è regolata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022.

Per ottenere un riconoscimento o una registrazione l’OSM invia la domanda o la SCIA al SUAP del comune in cui insiste lo stabilimento (sede produttiva).

La maggior parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia si appoggia al portale regionale.

La sezione del portale SUAP dedicata ai mangimi e reperibile al seguente link:
https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Mangimi-prodotti-agricoli-e-zootecnici-e-di-altra-origine-destinati-allalimentazione-animale/?md=238370&ambito=SUAP#

Solo per il rilascio del riconoscimento è previsto che il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio effettui un sopralluogo per la verifica dei requisiti igienico-sanitari previsti nell’allegato II del Reg. (CE) 183/2005.

Può essere concesso un riconoscimento condizionato qualora dalla visita in loco risulti che lo stabilimento soddisfa almeno tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Il riconoscimento definitivo potrà essere concesso soltanto qualora da una nuova visita in loco, effettuata entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa anche gli altri requisiti.

Il riconoscimento per la PRODUZIONE DI ADDITIVI di cui al capo 1 dell’allegato IV del Reg. (CE) 183/2005 (attività M22) è rilasciato dal Ministero della Salute, cui va inviata direttamente la domanda.

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Elenco degli operatori del settore dei mangimi

Il riconoscimento e la registrazione comportano il rilascio di un numero e l'inserimento dei dati anagrafici negli elenchi regionali e nazionali, di cui all’articolo 19 del Reg. (CE) 183/2005.

Gli OSM registrati e riconosciuti, suddivisi per regione, sono pubblicati sul portale dei sistemi informativi veterinari (VETINFO: https://www.vetinfo.it/).

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Comunicazione di variazione della registrazione o del riconoscimento

L’OSM registrato o riconosciuto comunica ogni successiva variazione per la quale lo stabilimento è stato riconosciuto o registrato, nonché l’eventuale cessata attività.

Per comunicare la variazione l’OSM invia la domanda al SUAP.

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Oneri istruttori

Sono dovuti in caso di nuovo riconoscimento o nuova registrazione e relativi aggiornamenti.

Non sono dovuti in caso di:
• sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;
• variazione della toponomastica;
• variazione di rappresentate legale di società di capitali.

Tariffe:
• nuova registrazione o suo aggiornamento: 20,00 euro a prestazione
• nuovo riconoscimento: 300,00 euro (inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi)
• aggiornamento del riconoscimento con sopralluogo: 100,00 euro (inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi)
• aggiornamento del riconoscimento senza sopralluogo (es. variazione della ragione sociale): 50,00 euro.

Modalità di pagamento: versamento dell’importo all’Azienda Sanitaria competente sullo stabilimento da riconoscer/registrare, con le modalità dalla stessa prevista.

Causale: registrazione/riconoscimento stabilimento reg. CE 183/2005. Domanda SUAP n. ___________
 

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