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Di cosa si tratta
Questi contributi hanno lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo con contratti di lavoro subordinati di persone svantaggiate, molto svantaggiate o con disabilità e la continuità della loro occupazione presso le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale.
A questo scopo sono concessi contributi a copertura di costi salariali del personale svantaggiato, molto svantaggiato e con disabilità assunto - articolo 16 del Regolamento (a disposizione nel menu a destra) - o occupato - articolo 18 del Regolamento - e di costi del personale dipendente delle cooperative sociali dedicato all'assistenza del personale svantaggiato, molto svantaggiato e con disabilità - articolo 20 del Regolamento.
Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale.
Spese ammissibili
Sono ammessi a contributo i costi salariali riferiti:
- ai 12 mesi successivi alle assunzioni di lavoratori svantaggiati di cui all' articolo 16, comma 1, lettera a) del Regolamento, effettuate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda dell'anno precedente ed entro la scadenza del termine di presentazione della domanda per l'anno in corso;
- ai 24 mesi successivi alle assunzioni di lavoratori molto svantaggiati di cui all' articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento, effettuate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda dell'anno precedente ed entro la scadenza del termine di presentazione della domanda per l'anno in corso;
- ai lavoratori con disabilità, assunti anche nelle annualità precedenti e occupati senza soluzione di continuità, relativi all'anno di presentazione della domanda di contributo, di cui all' articolo 16, comma 1, lettera c), del Regolamento;
- a tutti i 12 mesi dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo per il mantenimento in occupazione di lavoratori svantaggiati, di cui all' articolo 13 della legge regionale 20/2006;
- ai dipendenti della cooperativa addetti all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate assunte, di cui ai punti 1) e 2), relativi al medesimo periodo di tempo (12 mesi dall'assunzione per quanto riguarda i lavoratori svantaggiati e 24 mesi per quanto attiene quelli molto svantaggiati);
- ai dipendenti della cooperativa addetti all'assistenza e alla formazione delle persone con disabilità, di cui al punto 3), relativi all'anno di presentazione della domanda;
- ai dipendenti della cooperativa addetti all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate, quali individuati dall'articolo 13 della legge regionale 20/2006 e al punto 4), relativi al periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo.
Le spese per i costi salariali ammessi a contributo devono essere sostenute entro il termine di rendicontazione.
Regimi di aiuto applicabili e intensità dei contributi
I contributi sono concessi in applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, regimi di aiuti de minimis rispettivamente generale e nel settore agricolo, e al Regolamento (UE) n. 651/2014, regime di aiuti in esenzione.
In applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti de minimis sono concessi contributi pari al 16% delle spese ammissibili (spesa massima ammessa euro 400.000) per gli interventi finanziabili di cui all’articolo 18 del Regolamento.
In applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti de minimis sono concessi contributi pari al 16% delle spese ammissibili (spesa massima ammessa euro 20.000) per gli interventi di assistenza e formazione delle persone svantaggiate occupate di cui all'articolo 20, comma 3, del Regolamento.
In applicazione delle condizioni di cui al Regolamento 651/2014 sono concessi contributi pari al 20% delle spese ammissibili (spesa massima ammessa euro 400.000) per gli interventi finanziabili di cui all’articolo 16 del Regolamento.
In applicazione delle condizioni di cui al Regolamento 651/2014 sono concessi contributi pari al 16% delle spese ammissibili (spesa massima ammessa euro 40.000) per gli interventi finanziabili di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 del Regolamento.
Presentazione delle domande e concessione dei contributi
Per l’annualità 2021 le domande di contributo possono essere presentate dalle ore 09.15 di
lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 16.30 di mercoledì 31 marzo 2021, esclusivamente
attraverso il sistema telematico IOL (Istanze On Line). La domanda deve essere redatta seguendo le
istruzioni e utilizzando i modelli approvati e pubblicati nella sezione “modulistica” di questa
pagina, da gennaio 2021, allegando tutta la documentazione prevista.
I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria. La graduatoria delle
domande ammesse è formata sulla base dei punteggi assegnati per tipologia d’intervento e
per valori degli elementi qualificativi definiti negli allegati al Regolamento. Gli incentivi sono
concessi entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di incentivo e nei limiti delle risorse disponibili.
Rendicontazione
La rendicontazione dei contributi concessi nell’anno 2020 relativi alle iniziative di cui agli
articoli 16 e 20, commi 1 e 2, del Regolamento, deve essere presentata attraverso il sistema
telematico FEG seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli approvati e pubblicati nella
sezione “modulistica” di questa pagina, da gennaio 2021, allegando tutta la
documentazione prevista.
Il termine ordinario e generale per la presentazione della rendicontazione è fissato alle ore
16:30 dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della
domanda, salvo il diverso termine fissato dal decreto di concessione del contributo in relazione
alla specificità dell’iniziativa o l’eventuale e motivata richiesta di proroga del beneficiario
presentata entro la scadenza di detto termine, approvata dal Servizio competente.
Obblighi dei beneficiari
I beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative contribuite conformemente a quanto esposto nelle relazioni illustrative e alle spese preventivate approvate, comunicando tempestivamente al Servizio competente le eventuali variazioni, come precisato nell’ articolo 40 del Regolamento.
Gli obblighi dei beneficiari sono elencati in particolare all’
articolo 45 del Regolamento.
Ai fini del rispetto di detti obblighi i beneficiari dei contributi devono presentare
apposite dichiarazioni annuali redatte seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli pubblicati
nella sezione “modulistica” di questa pagina , da gennaio 2021, da inoltrarsi via pec all’indirizzo
salute@certregione.fvg.it.
I beneficiari dei contributi sono tenuti, altresì, ad adempiere annualmente agli
obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 1, commi da 125 a 128 della
legge 124/2017, accertati d’ufficio.
Si ricorda che, in caso di inadempienza, è prevista l’applicazione di una sanzione
amministrativa minima di euro 2.000,00.