Di cosa si tratta

Questa misura d’intervento è disciplinata dall' articolo 10 del Regolamento (a disposizione nel menu a destra) e ha lo scopo di incentivare gli investimenti tramite contributi per:
- l’acquisto, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali;
- l’acquisizione di beni mobili quali impianti, macchinari, arredi e attrezzature e beni immateriali finalizzati allo svolgimento dell’attività d’impresa.

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Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi:
- le cooperative sociali che svolgono attività socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative, iscritte nella sezione a) dell’Albo regionale;
- le cooperative sociali che svolgono altre attività economiche diverse da quelle socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative, iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale;
- i consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione c) dell’Albo regionale.

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Spese ammissibili

In applicazione del regime di aiuto de minimis sono ammissibili a contributo le spese per:
- costruzione e acquisto di immobili aziendali;
- lavori di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali;
- acquisto impianti, macchinari, arredi e attrezzature;
- acquisizione di beni immobili e mobili con contratti di locazione finanziaria (limitata al solo prezzo finale di riscatto dei beni); 
- acquisto di beni immateriali quali brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso, software e siti web ecc.

In applicazione del regime di aiuto in esenzione sono ammissibili a contributo le spese per investimenti finalizzati a installare un nuovo stabilimento effettuate da cooperative sociali che rientrano nelle classi dimensionali di PMI per:
- costruzione e acquisto di immobili aziendali;
- lavori di ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali;
- acquisto impianti, macchinari, arredi e attrezzature (inclusa l'installazione e la modifica di impianti);
- acquisto di beni immateriali quali brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso, software e siti web ecc.

Le spese, a pena d'inammissibilità, possono essere sostenute non prima del giorno successivo quello di presentazione della domanda.

In deroga, per il solo anno 2024 e in regime di aiuti de minimis, sono ammissibili anche le spese già sostenute dal 1° gennaio 2024 (articolo 8, comma 117, della L.R. 10/2023).

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Regimi di aiuto applicabili e intensità dei contributi

I contributi per investimenti sono concessi in applicazione delle condizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013, regimi di aiuti de minimis, rispettivamente generale e nel settore agricolo, e al Regolamento (UE) n. 651/2014, regime di aiuti in esenzione.

In applicazione dei regimi di aiuti de minimis sono concessi contributi pari al 32% delle spese ammissibili salvo che nel caso di acquisizione di beni in leasing ove è prevista una contribuzione pari al 50% delle spese ammissibili.

In applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono concessi contributi pari al 20% delle spese ammissibili se il beneficiario è una piccola impresa e pari al 10% delle spese ammissibili se il beneficiario è una media impresa.

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento non sono finanziate le domande di contributo per le quali il contributo erogabile risulti inferiore a euro 1.000,00.

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Presentazione delle domande e concessione dei contributi

Tutte le iniziative possono essere avviate dal giorno successivo la presentazione della domanda.
In deroga, per il solo anno 2024 e in regime di aiuti de minimis, le iniziative al momento della domanda possono anche essere già state avviate dal 1° gennaio 2024.

Per l’annualità 2024 i termini per la presentazione delle domande di contributo sono individuati con decreto del Direttore centrale che verrà pubblicato sulla pagina principale dedicata ai contributi a favore della cooperazione sociale (“ll sistema di incentivazione”: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/cooperazione-sociale/FOGLIA100/).

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il sistema telematico IOL (Istanze OnLine) con l'inserimento di una domanda per ciascuna iniziativa di investimento. La domanda deve essere redatta seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli approvati e pubblicati nella sezione "modulistica" (disponibile qui a destra), allegando tutta la documentazione prevista.

I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria. La graduatoria delle domande ammesse è formata sulla base dei punteggi assegnati per tipologia d’intervento e per valori degli elementi qualificativi definiti negli allegati al Regolamento. Gli incentivi sono concessi entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di incentivo e nei limiti delle risorse disponibili. 

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Rendicontazione

L’iniziativa contributiva deve concludersi entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, salvo il diverso termine previsto dall’atto di concessione del contributo per i lavori su immobili aziendali. I relativi pagamenti, invece, possono essere effettuati entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa.

La rendicontazione dei contributi concessi deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema telematico IOL (Istanze OnLine) seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli approvati e pubblicati nella sezione "modulistica" di questa pagina, allegando tutta la documentazione prevista.

Il termine ordinario e generale per la presentazione della rendicontazione è fissato alle ore 16:30 dell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, salvo il diverso termine fissato dal decreto di concessione del contributo in relazione alla specificità dell'iniziativa o l'eventuale e motivata richiesta di proroga del beneficiario presentata entro la scadenza di detto termine, approvata dal Servizio competente.

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Obblighi dei beneficiari e vincoli

I beneficiari sono tenuti a realizzare gli investimenti conformemente a quanto esposto nella relazione illustrativa dell'iniziativa e ai preventivi approvati.

Gli obblighi e i vincoli per i beneficiari dei contributi sono richiamati nei decreti di concessione. Nello specifico sono fissati dall'articolo 32 bis della L.R. 7/2000, dagli articoli 15 e 27 della L.R. 20/2006 e dagli articoli 45 e 46 del Regolamento E' ammissibile una sola proposta di variazione (due per i lavori superiori ai 12 mesi), giustificata, da presentarsi tempestivamente per l'approvazione. Ulteriori limiti sono dettagliati nel relativo articolo 40 del Regolamento.

Ai fini del rispetto di detti obblighi e vincoli i beneficiari dei contributi devono presentare apposite dichiarazioni annuali redatte seguendo le istruzioni e utilizzando i modelli pubblicati nella sezione "modulistica" (disponibile qui a destra), da inoltrarsi via PEC all’indirizzo salute@certregione.fvg.it.

I beneficiari dei contributi sono tenuti, altresì, ad adempiere annualmente agli obblighi in materia di trasmparenza, di cui all'articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 124/2017,  pena l’applicazione delle relative sanzioni e fatta eccezione, per i soli aiuti di Stato o aiuti “ de minimis” in ambito generale, iscritti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e pubblicati nella sezione trasparenza ivi prevista.
Si ricorda che, in caso di inadempienza, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa minima di 2.000,00 euro.

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