Di cosa si tratta

L’ art. 132 c1 del CdS prevede che: “Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”

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A chi rivolgersi

Allo Sportello Veicoli degli uffici di ambito provinciale

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Documenti e modalità per presentare la domanda

Redatta su modello prestampato DTT2119 , avente in allegato:
-    € 26,20 - il pagamento avviene direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito)
-    la fotocopia di un documento di identità (in corso vi validità) del richiedente e originale in visione,
-    la dichiarazione del richiedente su fac-simile circa il percorso e la data di partenza ,
-    le targhe estere e il documento di circolazione con riportante la revisione periodica/annuale regolare.

eventualmente anche:
-    la delega in caso il proprietario non presenti personalmente la domanda allo sportello, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la circostanza che il delegato è stato autorizzato dall'intestatario estero a condurre il veicolo oltre i confini italiani,
-    l’autocertificazione in caso di comproprietari veicolo (persone fisiche),
-    l’autocertificazione e fotocopia documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui il proprietario del veicolo sia persona giuridica (società).

AL TERMINE:
Al termine viene consegnato al richiedente:
-    Il foglio di via avente validità di 5 giorni con indicato il tragitto (in casi motivati fino a 30 gg),
-    Attestazione per percorsi fuori dai confini nazionali,
-    La targa provvisoria (anche detta targa di cartone)
I documenti di immatricolazione del veicolo saranno restituiti alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
N.B.: nel caso di revisione scaduta non sarà possibile rilasciare foglio di via e targa di cartone, anche in questo caso, su richiesta dell’intestatario del veicolo, i documenti di circolazione saranno inviati alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

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Chi può presentare la domanda

Il proprietario del veicolo o la persona da esso delegata o lo Studio di consulenza.

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