L’elenco dei soggetti che si occupano della progettazione, attivazione e tutoraggio del tirocinio e i requisiti per l’accreditamento.

I soggetti promotori hanno il compito di mettere in contatto l’aspirante tirocinante ed il soggetto ospitante, redigere in collaborazione con il tutor dell’ospitante il progetto formativo e facilitare i rapporti tra i due soggetti. Si occupano anche di monitoraggio e controllo del percorso di tirocinio in collaborazione con la regione e gli organi ispettivi. Spetta al soggetto promotore garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del progetto formativo.


I soggetti promotori, a seconda della tipologia di tirocinio e di utenza, possono essere i seguenti:

1. Servizi del lavoro delle Province
2. Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente a tirocinanti in possesso di titolo di studio universitario;
3. Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente;
4. Enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente negli ambiti speciali;
5. Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015;
6. Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia;
7. Strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);
8. Cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991;
9. Servizi di integrazione lavorativa di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”).
10. Enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l’attivazione di tirocini.
 

 

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