Ricercatori (articolo 27 ter, D.Lgs. 286/98).

Come presentare la domanda di nulla osta per l'assunzione di un ricercatore

Il nulla osta per ricerca consente di svolgere il lavoro di ricerca (in forma subordinata, autonoma o di borsa di addestramento alla ricerca) presso Istituti pubblici e privati accreditati al MIUR che svolgono attività di ricerca, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Consente inoltre di svolgere attività di insegnamento compatibilmente con le disposizioni statutarie e regolamentari dell’istituto di ricerca.

Gli istituti di ricerca accreditati al MIUR possono richiedere il nulla osta per gli stranieri extracomunitari in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.

Prima di richiedere il nulla osta per ricerca, gli enti dovranno stipulare con il ricercatore extracomunitario una convenzione di accoglienza secondo il modello predisposto dal MIUR.

La domanda va trasmessa  telematicamente allo Sportello per l’Immigrazione attraverso il portale del Ministero dell'Interno.

Lo Sportello competente sarà quello della provincia in cui avverrà la prestazione lavorativa.

Una volta accreditati sul sito del Ministero, per l’inoltro di istanze di nulla osta per ricerca scientifica va compilato il Modello FR.

Se l’istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello per l'Immigrazione, il nulla osta sarà emesso entro 30 giorni dalla richiesta o comunque dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria e i legali rappresentanti degli Istituti di ricerca o loro delegati saranno chiamati al ritiro della comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta. 

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Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta

Il nulla osta può essere richiesto a tempo indeterminato o determinato, secondo quanto indicato nella convenzione di accoglienza stipulata con il ricercatore. Se viene richiesto a tempo determinato al massimo il nulla osta sarà concesso per 2 anni.   

 

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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

Lo Sportello per l'Immigrazione trasmette per via telematica il nulla osta alla rappresentanza diplomatica consolare all'estero dove il ricercatore si dovrà recare per il ritiro del visto di ingresso per l’Italia.

Una volta arrivato in Italia, entro e non oltre otto giorni lavorativi dall’ingresso, il ricercatore si reca presso lo Sportello per l'Immigrazione per la sottoscrizione della modulistica necessaria per la successiva richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, da inoltrare alla Questura competente per territorio, mediante l'invio dell'apposito kit postale.

Solo dopo aver effettuato i suddetti adempimenti ed acquisita la ricevuta di invio del kit postale (che costituisce permesso di soggiorno temporaneo) il ricercatore può essere assunto ed iniziare a prestare la propria attività lavorativa. 
 

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Durata del permesso di soggiorno

La norma prevede che il permesso di soggiorno per ricerca sia rilasciato entro 30 giorni dalla sua richiesta per la durata del programma di ricerca. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato secondo le modalità previste per i rinnovi dalla Questura, senza bisogno di prorogare il nulla osta già rilasciato, previo rinnovo della convenzione di accoglienza. 

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Cosa fare una volta completata l'attività di ricerca

Il ricercatore che ha completato l’attività di ricerca può:

• chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (da 9 a 12 mesi massimo);

• chiedere la conversione del permesso di soggiorno per avviare un’impresa coerente con l’a ttività di ricerca completata.

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Se il ricercatore è già in possesso di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro

Nel caso in cui il ricercatore sia già in possesso di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro in corso di validità:

• lo stesso è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato membro (se ciò è contemplato nell'originaria convenzione di accoglienza), per un periodo massimo di 180 giorni ripartito in un arco temporale massimo di 360 giorni;

• in tal caso non è necessario procedere alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell’Autorità italiana di Pubblica sicurezza;

• il nulla osta è sostituito da una comunicazione telematica dell'istituto di ricerca (andrà compilato il modello FC). Nella comunicazione telematica (modello FC) dovranno essere indicati gli estremi del passaporto del ricercatore e degli eventuali familiari.

La comunicazione andrà corredata con:
- attestato iscrizione al MIUR
- copia del permesso di soggiorno rilasciato dall’altro Stato membro per il ricercatore e i familiari;
- convenzione di accoglienza con l’Istituto di ricerca del Stato membro;
- documentazione relativa al possesso delle risorse economiche atte a non gravare sul sistema di assistenza sociale italiano;
- assicurazione sanitaria per il ricercatore ed i suoi familiari.

Nel caso in cui, invece, il ricercatore, già in possesso di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da altro Stato membro in corso di validità, voglia fare ingresso in Italia per svolgere una nuova attività di ricerca presso un istituto di italiano per un periodo superiore a 180 giorni in un arco temporale di 360 giorni, lo stesso sarà autorizzato all’ingresso in esenzione di visto, previa richiesta, da parte dell'Istituto di ricerca italiano, di un nuovo nulla osta (modello FR).

Nel caso, infine, in cui il ricercatore in possesso di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità, sia già presente in Italia per svolgere attività di ricerca entro il periodo massimo di 180 giorni e decida poi di prolungare ulteriormente la sua presenza in Italia, l’Istituto di ricerca italiano dovrà provvedere a formalizzare la richiesta di rilascio nulla osta almeno 30 gg prima della scadenza del permesso di soggiorno.

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Documentazione da produrre

  • n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica; 
  • n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello Unico; 
  • copia della prima pagina del passaporto lavoratore; 
  • copia del documento del datore di lavoro/legale rappresentante ed eventuale delega per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta; 
  • copia autentica della convenzione di accoglienza; 
  • Statuto dell’Ente di ricerca.

Nel caso di istanze presentate da Istituti privati l'ufficio provvederà autonomamente ad acquisire il D.U.R.C. e a verificare con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro l'eventuale esistenza di pregresse sanzioni per lavoro irregolare (solo per Istituti di ricerca privati).

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