Lavoratori formati all'estero - decreto flussi "quote" (articolo 23, D.Lgs. 286/98).

Di che cosa si tratta

Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( D.P.C.M.), il c.d. "decreto flussi",  vengono  riservate delle quote destinate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 286/98.

Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle Regioni e delle Province Autonome, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e altri Enti Locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine.

Tali attività di istruzione e formazione sono finalizzate:

  • all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
  • all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine;
  • allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine

I lavoratori  stranieri, una volta completato il ciclo di formazione/istruzione all'estero ed ottenuto l'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'art. 22, c.3 del D.Lgs. 286/98 -Testo unico immigrazione.

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La domanda di nulla osta

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che intende instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato in Italia con uno o più stranieri residente/i all’estero che abbiano partecipato ai programmi di istruzione e formazione sopra indicati, può presentare domanda di nulla osta al lavoro nei modi e nei termini definiti con l'apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( D.P.C.M.), il c.d. "decreto flussi".

La richiesta del nulla osta al lavoro a favore del cittadino extracomunitario, deve essere trasmessa in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa attraverso il portale del Ministero dell’Interno.

Il nulla osta può essere richiesto per un tempo determinato o indeterminato e  l’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali e una retribuzione non inferiore all'assegno sociale.

Si ricorda che i DPCM disciplinano le modalità e i tempi di invio delle istanze di nulla osta, fissando anche il tetto massimo al numero dei nulla osta rilasciabili per l'anno (le c.d. "quote"), e, in alcuni casi determinando anche le nazionalità di lavoratori stranieri per cui è possibile richiedere il nulla osta. Circolari successive all'emanazione del DPCM suddividono per Regioni e poi per Province il numero di nulla osta rilasciabili.

Per l'invio della domanda il datore di lavoro si deve accreditare sul sito del Ministero dell'Interno. 

Per l’inoltro di istanze di nulla osta al lavoro va compilato il Modello B –PS.

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Cosa succede dopo l'invio dell'istanza

L'istanza telematica inviata dal datore di lavoro, viene inoltrata e quindi istruita dallo Sportello per l'Immigrazione competente, il quale acquisisce i pareri della Questura  (sulla non sussistenza di motivi ostativi all’ingresso nei confronti dello straniero) e del competente Ufficio della Regione FVG.

L'Ufficio regionale istruisce le istanze (assegnando, nei casi favorevoli, la relativa quota, se disponibile), provvedendo a richiedere ai datori di lavoro tutta la documentazione necessaria al rilascio del nulla osta. A tal fine viene valutata la capacità economica del datore di lavoro sulla base del numero di istanze presentate e dell’esigenza dell’impresa in relazione agli impegni previsti e i contratti collettivi nazionali applicati.

Le disposizioni sulla valutazione della capacità economica non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e che intende assumere un lavoratore straniero domestico addetto alla sua assistenza.

In caso di parere favorevole, anche da parte della Questura, il datore di lavoro o legale rappresentante dell'azienda che intende assumere il lavoratore straniero viene convocato dallo Sportello per l'Immigrazione per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta e per la  sottoscrizione del contratto di soggiorno.

In caso di parere negativo viene inviata al richiedente una comunicazione motivata di preavviso di rigetto dell'istanza a seguito della quale il datore di lavoro può far pervenire, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa.

Qualora non pervenisse alcuna risposta alle richieste di cui sopra entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione ovvero quanto eventualmente prodotto risultasse insufficiente, si procede al rigetto della domanda di nulla osta con provvedimento motivato.

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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

Una volta ottenuto il nulla osta il datore di lavoro ne dà comunicazione al lavoratore straniero che è così in grado di fissare un'appuntamento presso la Rappresentanza diplomatica/consolare  per il ritiro del visto di ingresso per l'Italia, da effettuarsi entro e non oltre 180 giorni.

Una volta entrato in Italia, il lavoratore, entro e non oltre gli otto giorni successivi, deve recarsi presso lo Sportello per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (già sottoscritto dal datore di lavoro) e per il ritiro della modulistica da allegare alla successiva richiesta di rilascio del permesso di soggiorno da inoltrare alla Questura competente a mezzo dell'apposito kit postale.

Solo dopo aver effettuato tali adempimenti ed aver ottenuto la ricevuta di invio del kit postale (che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio) il lavoratore può essere assunto ed iniziare a prestare la propria attività lavorativa .

In caso di mancato utilizzo del nulla osta, lo stesso dovrà essere restituito allo Sportello per l'Immigrazione corredato da una nota informativa che ne attesta i motivi. La restituzione  (se avvenuta durante i 180 giorni di validità del nulla osta) darà luogo alla revoca del nulla osta.

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Documentazione da produrre

  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 indicata nella domanda telematica;
  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del nulla osta;
  • copia della prima pagina del passaporto del lavoratore straniero; 
  • fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del datore di lavoro e, se straniero, fotocopia del titolo di soggiorno; 
  • matricola INPS e codice INAIL – PAT dell’azienda; 
  • documentazione attestante la capacità economica del datore di lavoro;
  • ricevuta comprovante la richiesta di ottenimento dell’attestazione di idoneità alloggiativa per l’alloggio di residenza.
L’ufficio provvederà autonomamente all’acquisizione di:
  • verifica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'iscrizione del nominativo del lavoratore straniero richiesto nelle le liste di lavoratori formati all'estero;
  • dichiarazione dei redditi del datore di lavoro o bilancio della società richiedente;
  • DURC dell'azienda che ha richiesto il nulla osta al lavoro;
  • visura camerale dell'azienda indicata nella domanda telematica.

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