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Avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività in forma individuale

FAQ - Professioni - Avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività in forma individuale

Sì. Per ottenere il contributo minimo di 1.500,00 euro è necessario presentare un piano di spesa (ALLEGATO 2 del Modello di domanda) per una spesa almeno pari a 3.000,00 euro, IVA esclusa. I 3.000,00 euro possono essere considerati IVA compresa se per il professionista l’imposta è indetraibile e rappresenta un costo riconoscibile.

Sì. Nell’arco del triennio si può presentare una seconda domanda fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto pari a 20.000,00 euro. Pertanto potrà essere presentata una nuova domanda per la quale potrà venire riconosciuto un contributo massimo pari a 12.500,00 euro a fronte della presentazione di un piano di spesa di 25.000,00 euro.

Se il triennio non è ancora scaduto può essere presentata una seconda domanda di contributo fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto, pari  a 20.000,00 euro. Pertanto potrà essere presentata una nuova domanda per la quale potrà venire riconosciuto un contributo massimo pari a 5.000,00 euro a fronte della presentazione di un piano di spesa di 10.000,00 euro. Qualora il triennio risulti scaduto, la domanda di contributo potrà essere presentata, entro 60 giorni dalla scadenza del triennio stesso, esclusivamente per le spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed effettuate nel triennio.

La domanda di  contributo può essere presentata in qualsiasi momento nell'arco dei tre anni decorrenti dalla data di apertura di partita IVA, tenendo presente che le spese inserite nel piano di spesa devono essere fatturate e pagate nel triennio. La domanda di contributo può essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del triennio, se il piano di spesa presentato (ALLEGATO 2 del Modello di domanda) è riferito esclusivamente a spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed effettuate nel triennio.

Sì, se il suo volume d’affari desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata è inferiore a 20.000,00 euro. Nel Modello di domanda è previsto uno spazio dedicato a coloro che hanno operato presso altri studi in cui dovranno dichiarare la data di avvio dell’attività professionale in forma individuale. Il triennio decorrerà da tale data.

Si, se il suo totale dei componenti positivi (quadro LM), desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata è inferiore a 20.000,00 euro. Nel Modello di domanda è previsto uno spazio dedicato a coloro che hanno operato presso altri studi in cui dovranno dichiarare la data di avvio dell’attività professionale in forma individuale. Il triennio decorrerà da tale data.

No. La domanda di contributo deve essere presentata usando la modulistica predisposta dagli Uffici regionali ed è disponibile in queste pagine del sito web regionale.

Il requisito della residenza, come tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento, deve essere posseduto dal richiedente al momento di presentazione della domanda e deve permanere per l’intera durata del periodo contributivo. Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’inizio del periodo contributivo è anticipato e coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo.

Il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto (data in cui il beneficiario presenta le fatture quietanzate per ricevere la liquidazione del contributo concesso). Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’inizio del periodo contributivo è anticipato e coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo.

Dipende da quando scade il triennio. Le spese per le quali il contributo è stato concesso devono essere sostenute (fatturate e quietanzate) entro 12 mesi dalla data di concessione. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 60 giorni su motivata preventiva richiesta. Questo periodo però si interrompe qualora intervenga la scadenza del triennio. Non sono infatti riconosciute a contributo spese sostenute dopo la scadenza del triennio.

Sì, purché le fatture siano pagate per l’intero importo entro i termini previsti dal Regolamento per la realizzazione del piano di spesa.

No. Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni di facile consumo e di beni che non siano strettamente connessi all’attività professionale esercitata. Inoltre, non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto.

Quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, l'incentivo viene rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute, purché il programma sia realizzato in misura non inferiore al 70% e che la spesa sostenuta sia di almeno 3.000,00 euro. Infatti, nel caso in cui il programma di spesa venga realizzato in misura inferiore al 70% il contributo concesso viene revocato. Esempio: se le spese presentate (preventivi) e ammesse a contributo sono pari a 10.000,00 euro ma le spese rendicontate (fatture) sono inferiori e pari a 6.900,00 euro il contributo verrà revocato in quanto gli interventi sono stati realizzati in misura inferiore al 70%.

I professionisti non ordinistici, stante il possesso dei requisiti previsti dai regolamenti, possono accedere ai finanziamenti della legge regionale 13/2004 purché aderenti a una associazione inserita in uno dei seguenti Registri:
- Registro regionale delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche, consultabile su questo sito nella parte inerente il Registro regionale;
- Elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico sul sito internet istituzionale.
Per un approfondimento si consiglia di contattare i referenti dell’intervento. 

No. Il limite massimo di spesa per ristrutturazione e adeguamento dei locali adibiti all’attività professionale previsto dal Regolamento è pari a 10.000,00 euro. La prima domanda presentata ha già prodotto il contributo massimo previsto per le spese di ristrutturazione e adeguamento dei locali e poiché il contributo per dette spese è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per la prima domanda presentata non può essere inserito nel piano di spesa della seconda domanda l'ulteriore importo di 4.000,00 euro per spese di ristrutturazione e adeguamento locali. Nella seconda domanda potrà essere presentato un piano di spesa per le altre tipologie previste dal Regolamento, diverse da quelle di ristrutturazione e adeguamento, per un totale pari a 30.000,00 euro.

Sì. Nella seconda domanda potrà essere inserito nel piano di spesa l’importo riferito a sette mesi di locazione del locale adibito all’attività professionale, sempre che l’importo di contributo calcolato cumulativamente con quello eventualmente erogato per la prima domanda non superi i 5.000,00 euro (10.000,00 euro di spesa).

Sì. Sono ammesse a contributo sia le spese da sostenere che quelle già sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, purché effettuate nel triennio.

No. Si può procedere all'acquisto e alla fatturazione delle spese preventivate anche prima della comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo.

No. I beneficiari degli interventi devono svolgere un’attività esclusivamente libera e professionale; non possono essere lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, neanche a part-time.

No. Tutte le spese che si intendono sostenere e per le quali si richiede il contributo devono trovare riscontro nei relativi preventivi. Non saranno ammesse a contributo le spese non documentate.

No. Il Modello di domanda di contributo, disponibile in queste pagine del sito della Regione, è predisposto per presentare cumulativamente sia le spese ancora da effettuare sia le spese già sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

La liquidazione del contributo relativa alle spese già sostenute, che risultino pari al 70% del piano di spesa complessivo, avverrà contestualmente alla concessione del contributo stesso (entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda). La parte di contributo residua, riferita alle spese ancora da sostenere, sarà liquidata entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture da parte degli uffici della Regione.

No. Per ottenere il contributo è necessario presentare un piano di spesa (Allegato 2 del Modello di domanda) almeno pari a 3.000,00 euro, IVA esclusa. I 3.000,00 euro possono essere considerati IVA compresa se per il professionista l’imposta è indetraibile e rappresenta un costo riconoscibile. Il limite minimo di spesa pari a 3.000,00 euro è riferito al piano di spesa di ogni singola domanda presentata.

No. Il requisito della residenza, come tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento, deve essere posseduto dal richiedente per l’intera durata del periodo contributivo. Nel caso di presentazione di domanda di contributo per spese già sostenute, l’inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo, data in cui non si risulti essere residenti in Friuli Venezia Giulia.

No. Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno, carte di pagamento o per mezzo di vaglia postale. Le spese pagate in contanti saranno ritenute inammissibili.

ultimo aggiornamento: Tue Dec 14 14:56:33 CET 2021