Il fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Il Regolamento regionale disciplina le modalità di accesso alle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito ai sensi dell’articolo 13 della legge 68/99, esclusivamente per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2015. (Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016 gli incentivi saranno corrisposti ai sensi del nuovo articolo 13 della legge 68/99 introdotto dal decreto legislativo 151/2015, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, che verranno trasmesse direttamente dai datori di lavoro all'INPS, attraverso procedura telematica resa disponibile dall'Istituto medesimo).

Per le imprese gli incentivi sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, alle condizioni poste dall'articolo 33  "Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali".

Beneficiari degli incentivi
Gli incentivi sono rivolti ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, a seguito di stipula di convenzioni, di lavoratori disabili iscritti nell'apposito elenco della L. 68/99, effettuate fino al 31 dicembre del 2015. L'ammontare massimo di tali incentivi è pari al:
- 60 per cento del costo salariale annuo lordo, qualora il disabile assunto abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o minorazioni comprese dalla prima alla terza categoria secondo le tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ovvero con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità.
- 25 per cento del costo salariale annuo lordo, qualora il disabile assunto abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento, o minorazioni comprese dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al Testo Unico delle norme sulle pensioni di guerra.

Termini per la presentazione delle domande

Le domande per la concessione degli incentivi vanno presentate:
- per le assunzioni effettuate fino al 31 marzo del 2015, all'Area agenzia regionale per il lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento (entrato in vigore il 1° aprile 2016).
- per le assunzioni effettuate dal 1° aprile 2015, le domande debbono essere presentate, sempre all'Area agenzia regionale per il lavoro, entro novanta giorni dalla conclusione del dodicesimo mese successivo all'assunzione.

Modulistica

Tutte le istanze vanno inviate tramite posta elettronica certificata, utilizzando la modulistica disponibile in questa pagina.

A chi rivolgersi

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti uffici: 

Gorizia
Collocamento Mirato
Corso Italia, 55 - 34170 Gorizia
collocamentomirato.gorizia@regione.fvg.it
Tel. 0481 386628 - 0481 386607

Pordenone
Collocamento Mirato
Via Canaletto, 5 - 33170 Pordenone
collocamentomirato.pordenone@regione.fvg.it
Tel. 0434 529363 - 529365

Trieste
Collocamento Mirato
Scala dei Cappuccini, n. 1 - 34131 Trieste
collocamentomirato.trieste@regione.fvg.it
Tel. 040 3772893 - 040 3772890

Udine
Collocamento Mirato
Viale G. Duodo, 3 - 33100 Udine
collocamentomirato.udine@regione.fvg.it
Tel. 0432 207746 - 040 3775140 - 0481 386607

Posta certificata (Pec): lavoro@certregione.fvg.it 

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