Il processo di accreditamento è finalizzato a verificare in via preventiva il possesso dei necessari requisiti di risorsa, di processo e di risultato da parte dei soggetti che si candidano a gestire le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle attività di formazione professionale, allo scopo di pervenire alla definizione di un sistema regionale qualificato e certificato a garanzia degli utenti dei servizi e dell’impiego delle risorse pubbliche.

Il processo è attualmente disciplinato dal regolamento emanato con D.P.Reg n. 07/Pres del 12/1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Con D.P.Reg n. 0198/Pres. del 4 agosto 2008, pubblicato sul BUR del 13 agosto 2008, è stato emanato il regolamento che disciplina l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622 e 624.

Tutte le attività formative finanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia devono realizzarsi presso sedi accreditate del soggetto attuatore titolare dell'operazione.
Qualora non escluso dagli avvisi di riferimento, a fronte di specifiche esigenze, è anche possibile ricorrere a sedi didattiche occasionali (la cui conformità deve essere certificata mediante l'utilizzo del modello intitolato "convenzione sedi didattiche occasionali" da conservare presso il soggetto attuatore disponibile  in "Area Operatori - modulistica/gestione delle operazioni").

La sede dell'operazione (accreditata ovvero occasionale) va indicata nel formulario di presentazione dell'operazione. Qualora, in relazione ad una diversa organizzazione dell'attività ravvisata opportuna dopo l'approvazione dell'operazione, si renda necessario trasferire l'attività presso una sede diversa da quella indicata nel formulario, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della nuova sede, deve darne comunicazione alla Regione. La comunicazione va fatta per iscritto, con lettera ovvero utilizzando (se pertinente) il modello COMSedeOc.
Non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Regione per il cambiamento di sede. 

Tutti i modelli sono disponibili nella sezione modulistica nel menù a lato. 

Accreditamento degli enti formativi. Regolamento (art. 15) – procedura abbreviata di accreditamento e sospensione dei termini del procedimento istruttorio: modifica termine dei procedimenti

La legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è stata modificata con la legge regionale n. 26/2012 che ha introdotto nuove previsioni in merito ai termini dei procedimenti amministrativi ed alle loro eventuali sospensioni. Gli effetti di tali modifiche decorrono a partire dal 27 giugno 2013.

Con la deliberazione n. 850/2013 la Giunta regionale ha individuato i nuovi termini dei procedimenti amministrativi, stabilendo che le istruttorie sulle domande di accreditamento e di aggiornamento degli enti formativi devono  concludersi nel termine massimo di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.Posto che la modifica in questione è intervenuta con legge e tale atto è fonte normativa primaria rispetto ai regolamenti, ne consegue che il regolamento in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale è norma di rango inferiore che non può contrastare con la legge. Da un tanto discende che sono quindi implicitamente modificate alcune disposizioni del citato regolamento, che devono ora conformarsi alle nuove previsioni di legge.

In particolare, l’articolo 15 di tale regolamento (Procedure di accreditamento) è modificato per i seguenti aspetti:
comma 1: non è più possibile la procedura abbreviata, posto che il procedimento istruttorio sulla domanda di accreditamento o su quella di aggiornamento deve in ogni caso concludersi entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.
comma 1: il suddetto termine di 120 giorni decorre dalla stessa data di ricevimento della domanda, e non più dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua presentazione alla Regione.
comma 6: ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7/2000, come modificata con la legge regionale 26/2012, il procedimento amministrativo può essere sospeso una sola volta in corso di istruttoria, per un periodo non superiore ai 30 giorni.
comma 7:  il comma è implicitamente abrogato a seguito delle modifiche sopra riferite che intervengono rispetto al comma 1.

Nuovo Formulario per la presentazione della domanda di accreditamento

Dal 1° febbraio 2013 è disponibile il il nuovo Formulario - on line - per la presentazione della domanda di accreditamento, unitamente alle Linee guida alla sua compilazione.

La domanda di accreditamento, in regola col pagamento dell’imposta di bollo * - ove dovuta ed evasa tramite modello F23 - , deve essere presentata esclusivamente sul nuovo Formulario - on line - previa registrazione sul sito regionale ed acquisizione delle relative credenziali di autenticazione.

L'accesso alle applicazioni del portale è previsto tramite:
SPID
CIE
CNS/CRS

* Si ricorda che tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione - tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie conformi e simili - sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/00, non sussiste invece l'obbligo di apposizione del bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. A tal fine si evidenzia che tutte le domande presentate da soggetti accreditati per la formazione professionale (nuovo accreditamento, aggiornamento, proroga dell’accreditamento) sono soggette al pagamento dell’i mposta di bollo.
 Per il pagamento dell'imposta di bollo è necessario indicare i seguenti dati:
 
- campo 4: dati dell’ente;
 
- campo 6: il codice della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate con riguardo alla sede dell’ente versante (TI2 per Trieste, TI8 per Udine, TI4 per Gorizia, TI6 per Pordenone);
 
- campo 9: il codice PA;
 
- campo 11: il codice 456T;
 
- campo 12: la descrizione Imposta di bollo
 
- campo 13: l’importo pari a 16,00.
 
I campi 7, 8 e 10 non vanno compilati.

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