Obblighi e sanzioni per i beneficiari del canale contributivo previsto dall’articolo 5 della Legge regionale 6/2003, su cui non è più possibile fare domanda.

ATTENZIONE: Il canale contributivo previsto dall’art. 5 della L.R. 6/2003 è stato sostituito dal nuovo canale previsto dalla legge regionale che ha riformato il settore “casa” (Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1). NON E’ QUINDI PIU’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA.

DISPOSIZIONI ANCORA IN VIGORE PER CHI HA GIÀ BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO
Per i beneficiari di un contributo di edilizia agevolata ai sensi della legge regionale 6/2003, art. 5 ecco gli obblighi da rispettare, le conseguenze in caso di inosservanza  e la possibilità di eventuali subentri in caso di decesso del beneficiario o di separazione personale.

Indice dei contenuti

Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei contributi di edilizia agevolata di cui all’articolo 5 della legge regionale 6/2003 hanno l'obbligo di trasferire la residenza nell'alloggio entro 270 giorni dalla comunicazione del provvedimento di determinazione del contributo, pena la decadenza dal contributo, e di mantenerla per tutta la durata dello stesso. In tale periodo è fatto altresì obbligo di non locare e non alienare l'alloggio medesimo e non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo.

All’inosservanza degli obblighi suddetti consegue:

per le domande presentate fino al 10 aprile 2013

a) in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione (maggiorazione del contributo) la violazione degli obblighi nei primi cinque anni dalla determinazione del contributo comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto gia' percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni;

b) in caso di contributi pluriennali la violazione degli obblighi comporta la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui l'inosservanza si e' verificata e l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito successivamente all'inosservanza stessa, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

per le domande presentate a partire dall’ 11 aprile 2013

a) la violazione degli obblighi nei primi cinque anni dalla determinazione del contributo comporta la decadenza dal contributo con l’obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni

b) la violazione degli obblighi intervenuta dopo cinque anni dalla determinazione del contributo comporta la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l’evento, con l’obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell’evento stesso gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.
 

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Subentri

Decesso

In caso di morte del beneficiario l’erede che acquisisce la proprietà dell’alloggio oggetto di contributo può presentare, entro diciotto mesi dalla data del decesso, a Banca Mediocredito apposita richiesta di trasferimento dell’agevolazione a suo favore. Per poter godere di tale subentro l’erede deve acquisire la proprietà dell’intero alloggio (è sufficiente l’acquisizione di una quota inferiore al 100% della proprietà solo nel caso in cui gli eredi delle altre quote siano il coniuge, il convivente more uxorio, i figli), risiedere nell’alloggio oggetto di contributo, essere in possesso al momento della richiesta di subentro dei requisiti soggettivi che il Regolamento al suo articolo 8 richiede per l’accesso al contributo di agevolata (sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti dell’erede che era beneficiario del contributo assieme al deceduto).

Separazione
In caso di trasferimento della residenza di un beneficiario da un alloggio oggetto di contributo a causa di divorzio, separazione, scioglimento della convivenza more uxorio, il coniuge o convivente che continua a risiedere nell’alloggio e che acquisisce l’intera proprietà dell’immobile può presentare, entro centottanta giorni dalla data dello spostamento della residenza, a Banca Mediocredito apposita richiesta di trasferimento dell’agevolazione a suo favore. Per poter godere di tale trasferimento il subentrante deve essere in possesso al momento della richiesta dei requisiti soggettivi che il Regolamento al suo articolo 8 richiede per l’accesso al contributo di agevolata (sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante che era beneficiario del contributo assieme all’ex convivente).
 

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