La guida alpina accompagna - anche in modo non esclusivo e non continuativo - singole persone o di gruppi in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio.
Inoltre accompagna in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo e dove è necessario l'uso di tecniche e attrezzature alpinistiche.
Insegna le tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
Offre consulenza e collaborazione a enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale. 
 
L' aspirante guida alpina svolge le stesse attività della guida alpina ma la difficoltà delle ascensioni non deve essere superiore al 5° grado.
Il limite non sussiste quando l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.
L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.
L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina pena la decadenza dell'iscrizione dall’albo professionale. Sono ammessi ai corsi i candidati che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda. 

Albi professionali
L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione ai rispettivi albi istituiti presso il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia.

Possono essere iscritti agli albi coloro che possiedono i seguenti requisiti:
- abilitazione all'esercizio della professione conseguita dopo la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l'Amministrazione regionale
- godimento dei diritti civili e politici
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea
- età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e 18 anni per gli aspiranti guida
- possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Le guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine provenienti dall'estero con i loro clienti e in possesso dell'abilitazione conseguita nel Paese di provenienza non sono tenuti ad essere iscritti agli albi qualora esercitino la professione in modo non stabile nel territorio regionale. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell’Unione Internazionale Guide d’Alta Montagna (UIAGM-IFMGA), disciplina la tenuta dell'elenco di aspirante guida alpina e di guida alpina riconosciuti come abilitanti alla libera professione.
Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina e di aspirante guida alpina presso uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo in attuazione della normativa europea (direttiva 2005/36/CE), modificata con direttiva 2013/55/UE e relativo regolamento (UE) n. 1024/2012.

Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo a prestare la propria opera individualmente, o nell'ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
Gli iscritti agli albi sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.

Per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento può essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.

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