La guida turistica è chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.

Una novità che riforma l'esercizio della professione di guida turistica adottando disposizioni univoche su tutto il territorio nazionale è stata introdotta dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 293 del 16 dicembre 2023, disponibile qui a lato nella sezione normativa.

La normativa, entrata in vigore il 17 dicembre 2023,  in attuazione delle disposizioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), indica le nuove modalità per il conseguimento dell'abilitazione di Guida turistica nazionale, autorizzata ora a esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.


La legge contiene importanti novità per quanti vorranno da ora in avanti conseguire il titolo professionale di guida turistica, che potrà essere acquisito superando un esame di abilitazione indetto annualmente dal Ministero del turismo.

Sempre presso il Ministero del turismo verrà istituto, con apposito decreto (ad oggi in fase di emanazione), l’elenco nazionale delle guide turistiche, al quale tutti i professionisti abilitati dovranno iscriversi per poter svolgere legittimamente l'attività.

Le guide turistiche gia abilitate ai sensi delle previgenti normative regionali (e quindi, per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale”) possono in via transitoria continuare ad esercitare la professione, ma entro 180 giorni dalla data di istituzione dell’elenco nazionale, sono tenute ad iscriversi al nuovo albo.

Il Ministero del turismo rilascerà alle guide turistiche iscritte all’elenco il tesserino di riconoscimento, da esibire durante lo svolgimento della professione.

Ulteriori novità previste dalla legge 190/2023 sono l’opportunità di acquisire specializzazioni tematiche e territoriali partecipando ai corsi di formazione che verranno autorizzati dal Ministero e l'obbligo per le guide abilitate di frequentare, con cadenza triennale, corsi di aggiornamento professionale teorici e pratici autorizzati dal Ministero.

Il quadro normativo di riferimento e le modalità per adeguarsi alle disposizioni previste dalla nuova legge saranno completati con l’adozione di decreti di attuazione che il Ministero del turismo emanerà nel 2024.

Si informa infine che i procedimenti di riconoscimento del titolo di guida turistica attraverso l’applicazione di misure compensative già autorizzati dal Ministero prima dell’entrata in vigore della nuova legge saranno conclusi applicando le disposizioni previgenti.



L’accompagnatore turistico è chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.


La guida naturalistica o ambientale escursionistica è chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.

Le prestazioni sono svolte in lingua italiana e/o in lingue straniere.
L’esercizio delle professioni è subordinato all’iscrizione ai relativi albi regionali, istituiti presso la Direzione regionale competente.

Possono essere iscritti agli albi regionali coloro che hanno superato l’esame di idoneità, previa frequenza di specifici  corsi di formazione organizzati o promossi dall’Amministrazione regionale o che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 115 della legge regionale 2/2002 (abilitati in altra Regione/Provincia italiana o Stato membro dell’Unione Europea).
Al riguardo si specifica che, in seguito all’entrata in vigore del Codice del turismo - decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che ha abrogato la procedura semplificata, prevista dall’art.10, comma 4 della legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani) per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida turistica e accompagnatore turistico,   sono sospese le verifiche ex art. 115, commi 5 e 5 bis  della LR 2/2002.

Per l’ammissione all’esame di idoneità è necessario possedere i seguenti requisiti:
• maggiore età
• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
• godimento dei diritti civili e politici
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma equipollente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, per il quale sia valutata l’equipollenza da apposita certificazione rilasciata a norma di legge
• attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale , di cui all’art. 114, comma 1, lettera d) della Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
• conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell’Unione Europea (francese, inglese, spagnolo, tedesco), per le quali viene richiesto un diverso grado di approfondimento, secondo il Quadro Europeo Comune di riferimento per le lingue – CEFR.

L’abilitazione alla professione di guida turistica, con l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è valida su tutto il territorio nazionale, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, individuati dal decreto MIBACT 7 aprile 2015, per i quali occorre specifica abilitazione.

I nuovi esami di idoneità alla professione citata sono subordinati alla definizione delle modalità attuative della legge sopra indicata.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali di accompagnatore turistico e di guida turistica acquisite in  Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia e al di fuori del territorio dell’Unione europea, è di competenza del:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA
tel. 06 6723.2131  - Numero Verde 800991199
www.beniculturali.it (professioni turistiche)
professionituristiche@beniculturali.it

Domanda scaricabile dal sito del Ministero

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