Autorizzazioni

I pescatori professionali e gli imprenditori ittici, singoli o associati, che intendono esercitare attività di pescaturismo nell’ambito delle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado, presentano domanda, conformemente al modello adottato, corredata da:
a) copia delle annotazioni di sicurezza dell’unità;
b) copia della certificazione relativa al compimento della prova pratica di stabilità o della prova occasionale di stabilità effettuata dagli organismi riconosciuti a livello europeo, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime);
c) copia delle annotazioni di sicurezza finalizzate all’esercizio della pescaturismo previste dalla normativa statale ed eseguite dalla Capitaneria di porto del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, che determina anche il numero massimo delle persone imbarcabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 293/1999;
d) le tariffe che gli operatori intendono applicare.
3. In attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera d), il Servizio competente rilascia l’a utorizzazione all’esercizio dell’attività di pescaturismo entro novanta giorni dalla richiesta.

Le cooperative e le imprese di pesca concessionarie di specchi acquei a fini di mitilicoltura e maricoltura possono intraprendere l’attività di pescaturismo, con imbarcazioni iscritte in quinta categoria, all’interno dell’area in concessione (articolo 4 del decreto ministeriale 293/1999), nonché per finalità divulgative, all’esterno della medesima.

I pescatori professionali possono esercitare l’attività di pescaturismo all’interno di aree assentite in concessione, previo accordo con il concessionario.

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