La  legge regionale 12/2002 (articolo 23 bis) affida all'Amministrazione regionale il compito di promuovere le botteghe scuola con l'obiettivo di  valorizzare i mestieri artigiani e di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano.

Possono presentare domanda per il riconoscimento delle botteghe scuola le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dall'art. 87 ter del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano (DPReg 25 gennaio 2012, n.33/Pres). 

Con il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 12 maggio 2014, n. 087/Pres. (sul B.U.R. 21 maggio 2014, n. 21) sono stati stabiliti i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.

Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive.

Ai fini del riconoscimento della bottega scuola è richiesto che il titolare dell'impresa individuale o almeno un socio lavoratore, in caso di attività svolta in forma societaria, possieda il titolo di maestro artigiano. 

Possono costituire la bottega scuola più imprese esercitanti la medesima attività. 

Nella bottega scuola il maestro artigiano svolge attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive. 

La Commissione regionale per l’artigianato, nella seduta del 24 febbraio 2017, ha ritenuto opportuno riconoscere la possibilità a tutte le imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane di ottenere il titolo di bottega scuola.
 

.