Nell'ambito della normativa del settore latte, il regolamento (UE) n. 1308/2013, il decreto legge 27/19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019, i Decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 e 26 agosto 2021 nonché la Circolare Agea n. 10757 del 11/02/2022 contenente le Istruzioni Operative n.16, prevedono un aggiornamento negli obblighi delle imprese che lavorano il latte bovino ed ovi-caprino, classificate come:

  • "primo acquirente" di latte,
  • "aziende che producono prodotti lattiero-caseari" (fabbricanti lattiero-caseari),
  • "piccoli produttori" (vendite dirette).

Si evidenzia che a partire dal 2022 anche il settore del latte ovi-caprino è soggetto alla presentazione delle dichiarazioni obbligatorie.

I soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare le dichiarazioni obbligatorie richieste dalla normativa mediante il portale SIAN (www.sian.it) con modalità e tempistiche differenti rispetto alle precedenti campagne.

Primi acquirenti di latte bovino o ovicaprino
I primi acquirenti sono imprese o associazioni che acquistano latte dai produttori per:

a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

I primi acquirenti di latte bovino e i primi acquirenti di latte ovi-caprino che hanno sede legale in Friuli Venezia Giulia devono rispettare quanto previsto all’articolo 3 del D.M. 06 agosto 2021 (primi acquirenti latte bovino) e all'articolo 3 del D.M. 26 agosto 2021 (primi acquirenti latte ovi-caprino) e presentare una domanda di riconoscimento al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Regione Friuli Venezia Giulia (PEC: qualita@certregione.fvg.it).

I modelli delle domande di riconoscimento come primo acquirente di latte bovino o di latte ovicaprino sono scaricabili al link "Modulistica".

Ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del D.M. 06 agosto 2021 (primi acquirenti latte bovino) e del comma 5 dell’art.3 del D.M. 26 agosto 2021 (primi acquirenti latte ovi-caprino), l'elenco dei soggetti riconosciuti è consultabile dagli utenti interessati nell'Albo dei "primi acquirenti" nel SIAN.

I primi acquirenti di latte già riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, non revocati o non decaduti alla data di entrata in vigore del DM 06 agosto 2021, conservano la loro validità. Pertanto, i primi acquirenti già riconosciuti non dovranno presentare una nuova domanda di riconoscimento.

OBBLIGHI: Entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano e sottoscrivono con firma digitale nella banca dati del SIAN le informazioni previste all’articolo 6 del D.M. 06 agosto 2021 e del D.M. 26 agosto 2021.

N.B. Nelle dichiarazioni obbligatorie relative al latte fresco e al latte fresco biologico BOVINO consegnati da produttori italiani, è richiesto anche il prezzo medio pagato per il latte (prezzo medio di riferimento pagato nel mese; nel caso venga corrisposto un acconto e un saldo successivo, va indicata la redditività media del latte. I prezzi devono essere espressi in euro per 100 chilogrammi, tenendo conto della qualità e IVA esclusa (vedi istruzioni operative AGEA n.16 e news SIAN 21.03.2022).

Le registrazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

Fabbricanti prodotti lattiero-caseari di latte bovino e/o ovi-caprino
Come previsto dai DM 06 agosto 2021 e 26 agosto 2021, per "azienda che produce prodotti lattiero caseari" si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari.
Tali aziende devono registrare e sottoscrivere con firma digitale entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell'allegato 1 dei DM del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione".

Le registrazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

Per poter procedere con gli adempimenti di competenza, i Fabbricanti di prodotti lattiero caseari con sede legale in Friuli Venezia Giulia e che non sono già riconosciuti come primi acquirenti, devono presentare al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Regione Friuli Venezia Giulia (PEC: qualita@certregione.fvg.it) una richiesta di registrazione al portale SIAN, utilizzando la modulistica scaricabile al link "Modulistica".

Piccoli produttori di latte bovino e/o ovi-caprino
Per piccoli produttori, si intendono i produttori di latte bovino e/o ovi-caprino così come definiti dai D.M. 06 e 26 agosto 2021.

I piccoli produttori devono registrare e sottoscrivere con firma digitale entro il 20 gennaio di ogni anno i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell'allegato 1 dei DM del 6 e del 26 agosto 2021) e di ciascun prodotto ceduto nell'anno precedente, nonché i quantitativi di latte venduto direttamente al consumatore e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumatore nell'anno precedente. Inoltre, entro lo stesso termine, devono registrare e sottoscrivere con firma digitale anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto fabbricato aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente."

Le registrazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

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