Condizionalità
La Politica Agricola Comunitaria dal 2005 prevede l’obbligo di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di mantenere i terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) per gli agricoltori beneficiari dei pagamenti della PAC; il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa in danno dell’agricoltore inadempiente. Il regime di condizionalità ha lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole e di orientare gli agricoltori verso modalità operative più sostenibili. Con la riforma della PAC 2023-2027 la condizionalità è stata rafforzata, in quanto sono stati introdotti requisiti più rigorosi rispetto alle passate programmazioni. Attualmente criteri e norme sono in relazione ai settori climatico-ambientale, salute pubblica e delle piante, benessere degli animali.
La disciplina del regime di condizionalità (rafforzata) è contenuta nel regolamento (UE) 2021/2115, articoli 12 e 13. A livello nazionale il regime di condizionalità (rafforzata) è regolato dal DM 0147385 del 09 marzo 2023: “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali" ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale S.G. n. 112 del 15/05/2023 (GU Serie Generale n.112 del 15-05-2023).

Fino al 31 dicembre 2025, in alcuni casi, trova ancora applicazione la disciplina del regime di condizionalità contenuta nel regolamento (UE) n. 1306/2013. A livello nazionale tale regime di condizionalità è regolato dal DM 2588 del 10 marzo 2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2020 (GU Serie Generale n. 113 del 04-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 18) .

 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e al benessere animale sono degli obblighi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal regime della condizionalità, che devono essere rispettati dai beneficiari che ricevono pagamenti per impegni volontari connessi alle superfici o agli animali, vale a dire che accedono ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (i cosiddetti eco-schemi) e/o che aderiscono ad impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (pagamenti agroambientali, agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica); anche questi si differenziano a seconda delle programmazioni cui fanno riferimento gli impegni e le risorse utilizzate per finanziarli (vedere gli allegati 2 e 4 alla delibera regionale).
Devono essere rispettati dai beneficiari solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati.

 

 

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 Applicazione sul territorio regionale a partire dal 2023

Il “regime di condizionalità” applicabile nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall’anno 2023 è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 833 del 26 maggio 2023, in conformità con quanto disposto dal DM 0147385 del 09 marzo 2023, dal DM 2588 del 10 marzo 2020 e dai regolamenti comunitari. Della delibera fanno parte integrante gli Allegati 1, 2, 3 e 4.

Allegato 1 - Elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (Artt. 12 e 13 e Allegato III del reg. (UE) n. 2021/2115): disciplina l’applicazione del regime di condizionalità rafforzata sul territorio regionale. A tale regime, sono soggetti i beneficiari del sostegno del Piano Strategico della PAC 2023-2027, vale a dire:

  • sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS);
  • sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS);
  • sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS YF);
  • regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (ECO-SCHEMI);
  • sostegno accoppiato al reddito per animale/per superficie (CIS);
  • pagamenti annuali per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA);
  • pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (SRB);
  • pagamenti per svantaggi territoriali specifici (SRC).

Al regime della condizionalità rafforzata sono soggetti anche i beneficiari che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali assunti a valere sulla programmazione 2014-2022 e programmazioni precedenti e che sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027, vale a dire:

  • Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (PSR 2014-2020):
    • Intervento 10.1.1 – Gestione conservativa dei seminativi;
    • Intervento 10.1.2 – Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneto
    • Intervento 10.1.5 – Tutela della biodiversità dei prati stabili;
    • Intervento 10.1.6 – Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica;
    • Intervento 10.1.7 – Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario;
  • Misura 11 - Agricoltura biologica (PSR 2014-2020);

Allegato 2 - Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali (articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e articoli 28, paragrafo 3 e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013): disciplina l’applicazione dei requisiti minimi in relazione agli impegni volontari assunti dai beneficiari.
I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e a quello dei prodotti fitosanitari si applicano ai beneficiari:

  • che accedono ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (ECO-SCHEMI);
  • dei pagamenti annuali per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA), se pertinenti rispetto ai requisiti in oggetto;
  • che aderiscono alle misure 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (come specificato per il precedente allegato) e 11 Agricoltura biologica del PSR 2014-2022, se pertinenti rispetto ai requisiti in oggetto e se finanziate con risorse FEASR 2023-2027.

I requisiti minimi relativi al benessere animale si applicano ai beneficiari:

  • che accedono ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (ECO-SCHEMI);
  • dei pagamenti annuali per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA), se pertinenti rispetto ai requisiti in oggetto;

Allegato 3 - Elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (Art. 93 e Allegato II del reg. (UE) n. 1306/2013): disciplina l’applicazione sul territorio regionale del regime di condizionalità preesistente all’ultima riforma. A tale regime, fino al 31 dicembre 2025, sono soggetti i beneficiari che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali assunti a valere sulla programmazione 2014-2022 e programmazioni precedenti e che sono finanziati con i fondi relativi alle stesse, vale a dire:

  • Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (PSR 2014-2020), limitatamente alle tipologie di intervento 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura e 8.1.2 - Imboschimento con specie idonee all’arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni;
  • Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (PSR 2014-2022):
    • Intervento 10.1.3 – Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti;
    • Intervento 10.1.4 – Diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto ambientale - no mais;
    • Intervento 10.1.4 – Diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto ambientale – seminativo a prato;
    • Intervento 10.1.8 – Razze animali in via di estinzione;
  • Misura 221- Imboschimento di terreni agricoli (PSR 2007-2013);
  • Misura H – Imboschimento delle superfici agricole (PSR 2000-2006) .

Allo stesso regime sono soggetti anche i beneficiari che ricevono pagamenti finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, per impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, a titolo degli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde).

Allegato 4 - Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (articolo n. 28, paragrafo 3 - “Pagamenti agro-climatico-ambientali” ed articolo n. 29, paragrafo 2 – “Agricoltura biologica” del regolamento (UE) n. 1305/2013;
articolo n. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 “Pagamenti agroambientali”): disciplina l’applicazione dei requisiti minimi in relazione agli impegni volontari assunti dai beneficiari.
I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e a quello dei prodotti fitosanitari si applicano ai beneficiari:

  • che aderiscono alle misure 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (come specificato per il precedente allegato), se pertinenti rispetto ai requisiti in oggetto e se finanziate con risorse FEASR 2014-2022.

 

 

 

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 Deroghe per l’anno di domanda 2023

In considerazione delle gravi conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia per la sicurezza alimentare mondiale e dell’opportunità di conservare il potenziale di produzione alimentare agricola dell'Unione, garantendo quanto stabilito nella strategia «Dal produttore al consumatore» e nella strategia sulla biodiversità, per l’anno di domanda 2023 non si applicano le norme BCAA 7 e la BCAA 8 per quanto attiene l’impegno A (percentuale minima di superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi). Le superfici a seminativo, non destinate a superfici non produttive in virtù della deroga, non devono essere utilizzate per l'impianto di colture utilizzate per l'alimentazione degli animali - vale a dire la coltivazione di granturco e di semi di soia – o per il bosco ceduo a rotazione rapida.
Tale deroga non si applica ai fini dei regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (ECO-SCHEMI) e dei pagamenti annuali per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA), rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente. Le pertinenze sono definite nel Piano Strategico nazionale della PAC, nelle schede che descrivono gli eco-schemi o gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, all’interno del paragrafo dedicato («6 Individuazione degli elementi di base pertinenti»).

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 Controlli

Nel caso di beneficiari che devono rispettare entrambi i regimi di condizionalità (rafforzata e non) per la contemporanea presenza di domande che fanno riferimento ai due diversi fondi FEASR (2014-2022 e 2023-2027), di prassi l’organismo pagatore controlla solo il rispetto degli obblighi e divieti della condizionalità rafforzata, dal momento che i requisiti di questa sono più stringenti. Nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto alla condizionalità rafforzata, allora si attivano anche i controlli sulla condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013.
Nel caso specifico di beneficiari che siano allevatori che devono rispettare entrambi i regimi di condizionalità, unitamente ai controlli sulla condizionalità rafforzata vengono fatti anche i controlli sul rispetto dei CGO in tema di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7 e 8), ancorché non contemplati dalla stessa.

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