contenuti
Consente finanziamenti a favore di piccole e medie imprese di produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca per investimenti relativi a :
- costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura
- costruzione di impianti e immobili
- acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura.
Indice dei contenuti
Soggetti finanziabili
Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura
iscritte alle Camere di Commercio Industria e Artigianato della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia in possesso, alla presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di
riferimento, se applicabile obbligatoriamente, e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro.
Ubicazione degli investimenti
L'ubicazione degli investimenti è nell'intero territorio regionale
Caratteristiche tecniche delle operazioni
Forme tecniche
Finanziamenti agevolati
Copertura massima
100% dell'investimento ammesso
Importi
Min. 10.000,00
Max 1.000.000,00
Durata (compreso il preammortamento):
- Quota Fondo: Max 10 anni
- Quota Banca: Almeno pari a quella della quota Fondo, senza limiti max
Preammortamento:
- Quota Fondo: Max 24 mesi (scaduti i 24 mesi sarà possibile ottenere, per comprovate
motivazioni, una proroga che comporterà per l'impresa il pagamento, relativamente al periodo
eccedente i 24 mesi, di interessi pari al tasso minimo sul rifinanziamento principale
determinato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea)
- Quota Banca: Non inferiore a quella della quota Fondo, senza limiti max
% sul costo dell'investimento ammesso e realizzato:
Tasso applicato alle quote
Quota Fondo: ZERO
Quota Banca: Euribor 6 mesi + max 4,8 punti di spread annui
Regime di aiuto
Il Fondo opera in regime "di esenzione".
Ammissibilità delle spese
Spese per investimenti relativi ad interventi da realizzare successivamente alla
presentazione della domanda di finanziamento agevolato.
Misura dell'agevolazione (in termini di ESL)*
I massimali previsti per gli aiuti per investimenti produttivi nel settore
dell'acquacoltura e per gli aiuti alla trasformazione e commercializzazione sono stabiliti
nell'allegato II del regolamento Ce n.1198/2006
*Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) = il valore attualizzato dell'aiuto espresso in
percentuale sull'importo del finanziamento ritenuto ammissibile.
Per il calcolo scarica il file dall'apposito link nella pagina del Fondo
Investimenti agevolabili
Tipologie di spese ammissibili:
- costruzione di impianti di produzione di acquacoltura;
- ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura ;
- costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura;
- applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni
ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di
energie rinnovabili;
- adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
- ampliamento/ammodernamento di impianti di trasformazione e commercializzazione
esistenti.
Presentazione della domanda
Termine:
Sempre aperto (a sportello)
Modalità:
La domanda è presentata agli Uffici regionali ed alla Banca convenzionata prescelta
Erogazione dei finanziamenti
Termine
Nel caso in cui la Banca prescelta eroghi il
finanziamento oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di estinzione
del mandato di pagamento della quota regionale del finanziamento agevolato, la banca è tenuta al
pagamento al Fondo di interessi calcolati al tasso minimo sul rifinanziamento principale
determinato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.
Nel caso di accertata lentezza
nell'impiego della quota di finanziamento
regionale, è facoltà dell'Amministrazione regionale stornare la quota medesima.
Modalità
Le erogazioni sono somministrate di regola in due soluzioni di cui la prima non inferiore al
50% e non superiore all'80%, all'atto della concessione del Finanziamento agevolato da parte
dell'Amministrazione regionale.
La seconda erogazione è somministrata a saldo ad avvenuta ed accertata esecuzione degli
investimenti.
Nel caso di erogazione del
primo acconto inferiore all'80%, è
possibile l'erogazione di un secondo acconto (la sommatoria degli acconti erogati non può
comunque superare l'80%).
I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta ed accertata
esecuzione degli investimenti.
L'esecuzione degli acconti avviene, come per l'erogazione dei finanziamenti in un'unica
soluzione, con il concorso del capitale regionale e di quello bancario.
Particolarità
L'Amministrazione regionale può disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, il
pagamento della quota regionale di finanziamento per un importo pari a quello richiesto per gli
investimenti riservando la valutazione in termini analitici della congruità della spese
preventivate al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti. In tal caso la
Banca si impegna a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.
Rendicontazione
La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata
dal beneficiario agli uffici regionali ed alla
banca prescelta con allegate le fatture o altra documentazione fiscalmente probatoria
delle spese effettivamente sostenute nonché della documentazione prevista dall'articolo 13 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2009, n. 0125/Pres.
Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato in misura inferiore a quello
preventivamente ritenuto ammissibile ed erogato a finanziamento, il finanziamento è
proporzionalmente ridotto e il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso
gli interessi calcolati al tasso applicato alla quota regionale maggiorato del tasso minimo
sul rifinanziamento principale determinato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale
Europea.
Obblighi del beneficiario
Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso per una durata di cinque anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.