Con questo strumento del fondo si possono finanziare le imprese di produzione e quelle di trasformazione di prodotti agricoli, con unità produttiva economica situata nel territorio regionale, che partecipano o intendono partecipare a società di capitali che gestiscono impianti di produzione di energia situati sempre sul territorio regionale e alimentati con prodotti agricoli o con biomasse derivanti dagli stessi prodotti. La spesa finanziabile è costituita dal capitale destinato alla costituzione delle società di gestione o all’aumento di capitale nel caso di società già costituite.

Soggetti finanziabili

 Imprese agricole:

- hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;
- producono o trasformano prodotti agricoli nella regione;
- sono iscritte al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e, se cooperative, al registro delle cooperative;
- partecipano o intendono partecipare a società di capitali che gestiscono impianti di produzione di energia situati sul territorio regionale.

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 Caratteristiche tecniche delle operazioni

Forme tecniche
Finanziamenti agevolati

Copertura massima
30% del costo dell’impianto

Importi 
Max 200.000* euro di aiuto

Durata (compreso il preammortamento) 
Quota Fondo: Max 10 anni
Quota Banca: Almeno pari a quella della quota Fondo, senza limiti max

Preammortamento
Quota Fondo: Max 18 mesi
Quota Banca: Non inferiore a quella della quota Fondo, senza limiti max

* Gli importi sono relativi al valore attuale, alla data della concessione del finanziamento agevolato, della differenza tra gli importi degli interessi calcolati sui debiti residui risultanti dal piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione delle Comunità europee e gli interessi calcolati sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato. I tassi di riferimento e di attualizzazione sono quelli stabiliti secondo il metodo di cui alla comunicazione della commissione 2008/C14/02 pubblicata sulla GUUE del 19 gennaio
2008.

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Regime di aiuto

I finanziamenti sono concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1407/2013. 

Ammissibilità degli interventi

Versamento o aumento del capitale di società di capitali aventi per oggetto la gestione di impianti di produzione di energia:
- situati sul territorio regionale
- alimentati prevalentemente da prodotti agricoli o biomasse forniti da imprese aventi le caratteristiche previste per i soggetti finanziabili
- con potenza non superiore ad un megawatt.

Alla compagine sociale delle società di gestione degli impianti di produzione di energia possono partecipare, oltre alle imprese aventi le caratteristiche previste per i soggetti finanziabili, le sole imprese costruttrici degli impianti per una quota non superiore al 25 per cento del costo degli impianti.

 

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Presentazione della domanda

 

Termine
Sempre aperto (a sportello)


Modalità
La domanda è presentata agli Uffici regionali ed alla Banca convenzionata prescelta prima del versamento del capitale, a pena di esclusione

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Erogazione dei finanziamenti

 

Modalità
I finanziamenti sono erogati in un’unica soluzione o in due soluzioni, di cui la prima a titolo di acconto, non inferiore al 50 per cento e hanno durata decennale.

Estinzione
L’estinzione anticipata è consentita trascorsi cinque anni dall’entrata in ammortamento.

Rendicontazione
Ad avvenuta realizzazione degli interventi di costituzione della società o aumento di capitale, la banca presenta alla Direzione centrale, entro trenta giorni dalla loro realizzazione, la dichiarazione che conferma il verificarsi degli interventi e ne fornisce prova documentale.

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