Possono essere iscritte nel Registro le organizzazioni di volontariato dotate di autonomia amministrativa e contabile, con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia e che svolgono attività di volontariato senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. Nell’atto costitutivo, nello statuto o nell’accordo tra gli aderenti, devono essere presenti una serie di requisiti stabiliti dalla normativa (tra cui: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obblighi, diritti e criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti; obbligo di formazione e di approvazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; L'organizzazione si considera democratica se sono riservate all’assemblea degli aderenti le decisioni fondamentali della vita associativa; gli aderenti godono di parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto; sono escluse decisioni non motivate sull’ammissione e l’esclusione degli aderenti. Le cariche associative sono considerate elettive se non sono ammessi membri di diritto esterni all’organizzazione, dotati di diritto di voto, né persone nominate da terzi estranei all’organizzazione. La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ammette unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività di volontariato prestata entro i limiti stabiliti dall’organizzazione.

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