Sono le associazioni e le organizzazioni di volontariato, cioè ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di volontariato, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

La Regione promuove lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia e aiutando il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

È organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito per svolgere attività di volontariato, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei loro fini, se compatibile con lo scopo solidaristico, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) così come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018.

Le organizzazioni di volontariato possono accedere ai contributi solo se iscritte all'apposito registro generale del volontariato organizzato.

Obblighi di pubblicità e trasparenza per le ODV

Entro il 30 giugno le organizzazioni devono adempiere all’obbligo - introdotto dall’art. 1, commi 125-127, della legge n. 124/2017, così come modificata dall'art. 35 del decreto legge n. 34/2019 - di pubblicare annualmente nel proprio sito o portale digitale le informazioni relative alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi e contributi erogati da pubbliche amministrazioni nell’anno precedente per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro.

Come specificato nella Circolare ministeriale n. 2/2019 vanno pubblicati:

a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b. denominazione del soggetto erogante;
c. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d. data di incasso;
e. causale.

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