Contributi ai Comuni destinati alla realizzazione di progetti di prevenzione della produzione di rifiuti, volti alla diffusione delle pratiche dell’autocompostaggio o del compostaggio di comunità.

L'Amministrazione regionale concede ai Comuni situati sul territorio regionale contributi per la realizzazione di progetti di prevenzione della produzione di rifiuti volti alla diffusione delle pratiche dell’autocompostaggio o del compostaggio di comunità.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo è presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti entro il primo giugno di ogni anno utilizzando l'apposito modello allegato al Regolamento.

 

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IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è assegnato per un importo pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, a fronte del preventivo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) del Regolamento e comunque per un importo massimo di euro 50.000,00.

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SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

a)  realizzazione di opere edili necessarie per l’ubicazione e la messa in opera del compostatore o per l’accesso controllato allo stesso, solo nel caso in cui l’apparecchiatura sia installata su aree di proprietà comunale e i lavori siano eseguiti dal Comune;

b)  acquisto di compostiere;

c)   acquisto di trituratori elettrici o meccanici;

d)  acquisto di vagliatori meccanici;

e)  fornitura di attivatori, integratori ed ammendanti, per la messa in opera della compostiera;

f)   allacciamento alla  rete  idrica,  elettrica  e  fognaria  solo  nel  caso  in  cui  l’apparecchiatura sia installata su aree di proprietà comunale e i lavori siano eseguiti dal Comune;

g)  attività di divulgazione, informazione e sensibilizzazione (per un importo pari al dieci per cento del costo di acquisto delle attrezzature funzionali alla realizzazione dell’a ttività di compostaggio e fino ad un massimo di tremila euro);

h)  corso di formazione per il conduttore del compostatore, in caso di compostaggio di comunità (per un massimo di trecento euro).

L’IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.

Non sono ammesse a contributo le eventuali spese sostenute per il personale addetto alla gestione e conduzione della compostiera.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui alle lettere c) e d), il Servizio competente valuta che il numero  e  la  tipologia  delle  attrezzature  siano  congrui  rispetto  ai  contenuti  e  alle  finalità  del progetto. Nel caso in cui il progetto preveda più utilizzatori, le spese di cui alle lettere c) e d) sono ammesse  a  contributo  a  condizione  che  le  attrezzature  siano  messe  in  condivisione  tra  gli utilizzatori.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Articolo 4, commi da 16 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

2. Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres. del 14 agosto 2019, pubblicato nel BUR n. 35 del 28 agosto 2018.

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