Le modifiche al Regolamento sono pubblicate sul BUR n. 4 del 24 gennaio 2024 e sono entrate in vigore in data 25 gennaio 2024.

Il testo coordinato del Regolamento e la nuova modulistica saranno pubblicati su questa pagina appena disponibili.

Presentazione della domanda

La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena di irricevibilità, dall’1 gennaio al 31 agosto di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di domanda disponibile su questa pagina.

Ritorna all'indice

Interventi finanziabili

Sono oggetto dei contributi gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture in amianto nonché di manufatti contenenti amianto friabile mappati nell’applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.).

Si richiama l'attenzione sul fatto che la mappatura è requisito obbligatorio per presentare la domanda di contributo. L'obbligo vale anche per gli edifici situati in Comuni non mappati, in tal caso è necessario procedere in via autonoma alla mappatura: Procedure per la mappatura dei manufatti contenenti amianto in A.R.Am.

Gli interventi relativi alle coperture in amianto sono ammessi a contributo se le stesse presentano lo stato di conservazione “pessimo” o “scadente”, come risultante dal certificato di mappatura generato dall’applicativo A.R.Am..

Si precisa che gli immobili di categoria catastale “C”  non devono essere pertinenza di edificio ad uso residenziale.


 

Ritorna all'indice

Beneficiari

Possono beneficiare del contributo:
a) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;
b) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa;
c) persone fisiche, proprietari o comproprietari, di edifici già sedi di imprese cessate.

Ritorna all'indice

Spese ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

  •  le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto,
  • le spese necessarie per le analisi di laboratorio,
  • i costi per la redazione del piano di lavoro
  •  l’IVA
  • le spese inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza.
     

Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

 

Ritorna all'indice

Importo del contributo

Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per un importo massimo di euro 15.000,00.

Ritorna all'indice

Erogazione del contributo

Per ricevere il contributo il beneficiario entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione deve presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità della documentazione fornita in copia :

  • elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, redatto ai sensi dell’a rticolo 43 della legge regionale 7/2000, se il beneficiario è un' associazione senza scopo di lucro oppure documentazione giustificativa della spesa intestata rigorosamente al beneficiario , ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000, negli altri casi;
  • attestato di convalida del piano di lavoro intestato al beneficiario , generato dall’applicativo “Medicina del Lavoro Amianto” (Me.L.Am.) con indicazione dell’ID – Unità ove presente;

Il beneficiario con la presentazione della documentazione di rendicontazione comunica altresì le  modalità di pagamento del contributo.

Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione non può, complessivamente, essere prorogato per un periodo superiore a 24 mesi.
 

Ritorna all'indice

.