Il tecnico competente in acustica è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo.

La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere tale professione, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome.

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), su richiesta e a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha sviluppato la piattaforma informatica denominata ENTECA, Elenco Nazionale dei TEcnici Competenti in Acustica, sulla base delle indicazioni contenute ai commi 3 e 4 dell'articolo 21 del d.lgs. 42/2017.

La piattaforma ENTECA contiene:

-  l'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 42/2017;

- l'elenco dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui all'Allegato 2, parte B del d.lgs. 42/2017;

- l'elenco dei Corsi di aggiornamento professionale previsti all'Allegato 1, punto 2 del d.lgs. 42/2017.

 ENTECA, attraverso l'interfaccia web, permette:

- l'inserimento e la modifica da parte delle regioni e delle province autonome dei nominativi dei Tecnici Competenti in Acustica e delle informazioni relative ai Corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e ai Corsi di aggiornamento autorizzati;

- la visualizzazione da parte del pubblico dell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica e degli elenchi dei Corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei Corsi di aggiornamento autorizzati sul territorio nazionale, distinti per regione.

 La piattaforma ENTECA, resa disponibile dal 10 dicembre 2018, è consultabile a questo link web.

Indicazioni operative per la presentazione delle istanze per il riconoscimento del titolo di tecnico competente in acustica a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico).

Coloro che, successivamente alla data del 19 aprile 2017, intendono presentare per la prima volta istanza per l’inserimento nell’elenco nazionale di cui all’articolo 21, comma 1 del d.lgs. 42/2017, possono presentare alla Regione, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, secondo quanto previsto nell’allegato 1 del d.lgs. 42/2017.

Per i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della Regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro e non oltre il 19 ottobre 2019 (rif. alle note MATTM prot. n. 13143 del 6 agosto 2018, prot. n. 17233 del 19 ottobre 2018, prot. 19152 del 20 novembre 2018 e all’articolo 1, comma 1143 della legge 145/2018), possono presentare alla Regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, secondo quanto previsto nell’allegato 1 del d.lgs. 42/2017.

Infine, coloro che successivamente alla data del 19 aprile 2017, volessero avvalersi della fattispecie di cui all’articolo 22, comma 2, del d.lgs. 42/2017 (regime transitorio quinquennale per i diplomati), devono trasmettere alla Regione, entro e non oltre il 19 aprile 2018, la comunicazione di avvio dell’attività professionale in materia acustica, in modo non occasionale, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera a) del citato d.lgs. 42/2017. Tali soggetti potranno successivamente trasmettere, una volta concluso il periodo di almeno quattro anni nell’attività professionale in materia acustica applicata, entro e non oltre il 19 aprile 2022, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, dichiarando, in particolare, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 22, comma 2 del citato decreto legislativo.

L’istanza, per la quale può essere utilizzata la specifica modulistica predisposta dall’ufficio, deve essere trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ambiente@certregione.fvg.it, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

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Obbligo di formazione e contabilizzazione delle ore

Ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 21 del d.lgs. 42/2017 è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 8 anni dalla data di iscrizione all’elenco nazionale e per ogni quinquennio successivo (termine così modificato dall’articolo 12, comma 6-octies del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2024, n. 49), 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017).

Le ore di lezione rilevanti ai fini del conteggio delle ore di formazione sono quelle di docenza diretta in aula. Nel caso di corsi con collegamenti in videoconferenza deve essere possibile l’interazione diretta tra docenti e discenti e deve essere prevista la presenza di un tutor nella sede dove vengono ricevute le immagini. Non è ammesso l’aggiornamento in e-learning in assenza di tutor presente in aula.

I tecnici che superano con profitto i corsi di aggiornamento, devono comunicare l’avvenuta partecipazione alla regione di residenza, ai sensi del punto 2, Allegato 1 del d.lgs. 42/2017 (rif. punto 2 dell’odg della riunione interregionale del 12 febbraio 2019). Tale comunicazione, per i soggetti residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, deve essere indirizzata unicamente alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (posta elettronica certificata (PEC): ambiente@certregione.fvg.it), utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione disponibile in questa pagina web.

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Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale

Ai sensi del punto 1.4 del documento denominato «Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica - Aggiornamento 23 novembre 2022» del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento, di cui all’articolo 23 del d.lgs. 42/2017,  la Regione ha predisposto un apposito registro del computo delle ore che tiene conto dell’aggiornamento, degli obblighi a carico dei professionisti iscritti, anche in ragione dei compiti previsti dal punto 4 dell’Allegato 1 al d.lgs. 42/2017.

La Regione tiene aggiornato il proprio registro delle ore di aggiornamento per i soli tecnici competenti in acustica residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

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