ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2005 

Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  in  materia  di  norme
tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3467).
(GU n.245 del 20-10-2005)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni
urgenti di protezione civile;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del  20 marzo  2003,  e  successive  modificazioni, con la quale sono
state,  tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni
in  zona  sismica,  prevedendone, per un periodo di diciotto mesi, la
possibilita' di applicazione in alternativa alla normativa precedente
sulla   medesima   materia,   nonche'  le  successive  ordinanze  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316, del 2 ottobre 2003, n.
3431,  del  3 maggio 2005 e n. 3452, del 1° agosto 2005, con le quali
sono   state   apportate  modifiche  ed  integrazioni  alla  predetta
ordinanza n. 3274/2003;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno  e  con  il  Capo  del
Dipartimento  della protezione civile, del 14 settembre 2005, recante
approvazione  delle  «Norme  tecniche per le costruzioni», pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  222, del
23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 159, nel quale si dispone
che le medesime norme tecniche entreranno in vigore nei trenta giorni
successivi alla pubblicazione del citato provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
  Considerato,  altresi',  che  la  disciplina  inerente  alle  norme
tecniche  per  le costruzioni in zona sismica prevista dall'ordinanza
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, permarra' in vigore fino all'8 ottobre
2005;
  Ritenuto  che,  decorrendo l'entrata in vigore del predetto decreto
dal  23 ottobre  2005  e  cessando, alla data dell'8 ottobre 2005, la
vigenza   dell'ordinanza   sopra  citata,  si  determina  una  lacuna
giuridica nella disciplina delle norme tecniche per le costruzioni;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  prorogare  il  termine  di  vigenza
dell'ordinanza   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3274/2003;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  di  cui  all'art.  2,  comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, gia'
prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile
n.  3379  del  5 novembre 2004, con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431, del 3 maggio 2005,
e  successivamente  con  l'art.  6, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri n. 3452, del 1° agosto 2005 e' prorogato fino
al  23 ottobre 2005 data di entrata in vigore del decreto in premessa
indicato.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 13 ottobre 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi