Si, richiamato anche quanto disposto nell’articolo 59, comma 3, della legge regionale 5/2007, nell’articolo 11, comma 10, del DPR 31/2017, nell’articolo 30 della legge regionale 29/2017 e il criterio ermenutico cronologico, l’articolo 6, comma 6, del D.Preg 149/2012 trova applicazione dalla data di efficacia del PPR (10 maggio 2018) limitatamente agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e a condizione che il regolamento comunale che disciplina la Commissione locale per il paesaggio preveda espressamente la non obbligatorietà del parere medesimo.
La semplificazione non trova applicazione per i beni paesaggistici di cui all’art. 19, comma 5,
delle NTA del PPR in quanto non dotati delle prescrizioni d’uso riferiti alle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico.
Si per tutti gli interventi indicati nei suddetti articoli delle Norme tecniche di attuazione in
applicazione all’articolo 149 del Codice. Per gli interventi riferiti all’art. 143 comma 4 del
Codice, invece, l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica è rinviata all’avvenuto
adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici Comunali al Piano paesaggistico
Regionale.
In applicazione all’articolo 143 comma 1 lett. e) del Codice il PPR riconosce, individua e
delimita ulteriori contesti sottoponendoli a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione. Gli
ulteriori contesti non rientrano nel novero dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del
Codice e pertanto per gli interventi che ricadono in tali contesti non sussiste l’obbligo della
richiesta di autorizzazione paesaggistica. La non necessità dell’autorizzazione paesaggistica è
esplicitata all’articolo 36 comma 5 delle Norme tecniche di attuazione del PPR.
Le misure di salvaguardia e di utilizzazione, non essendo riferite ai beni paesaggistici, non
rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 143 comma 9 del Codice e pertanto non trovano
applicazione a far data dall’adozione del PPR. Esse troveranno applicazione ad avvenuta
conformazione o adeguamento dello strumento urbanistico al PPR come previsto dall’articolo 5, comma
5, e dall’articolo 36, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione Piano paesaggistico
regionale.
Sì per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, no per quelle semplificate.
Il parere della Commissione locale è disciplinato all'articolo 59, comma 3, della legge
regionale 5/2007, all'articolo 6, comma 6, del D.Preg 149/2012 e all'articolo 11, comma 10, del DPR
31/2017. In particolare il DPR 31/2017 sancisce che nel procedimento autorizzatorio semplificato
non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio; analoga disposizione è
contenuta nel D.Preg 149/2012. In ogni caso per l'esercizio di detta ulteriore semplificazione è
necessario che il Regolamento locale, recante disposizioni per il funzionamento della Commissione
locale per il paesaggio, non disponga diversamente. Il senso della disposizione è quello di
ammettere ulteriori forme di semplificazione del procedimento a fronte delle esplicite prescrizioni
d'uso contenute nel PPR con riguardo ai possibili interventi di trasformazione del territorio.