pianificazione e gestione del territorio

Il PPR è lo strumento di pianificazione per la salvaguardia e la gestione del territorio nella sua globalità

FAQ - Piano Paesaggistico Regionale/PPR approvato

Dal 10 maggio 2018 ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione del PPR sul S.O. n. 25 del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018 del D.Preg del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres recante l’approvazione del Piano paesaggistico regionale.
 

Sì. Tali impianti sono di pubblica utilità per espressa statuizione legislativa e, per essi, è pienamente applicabile la disciplina di deroga di cui all’articolo 11 (Opere pubbliche) delle Norme tecniche di attuazione (peraltro inserita espressamente anche nelle discipline d’uso delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico)
Oltre a ciò, gli operatori del settore possono operare con una programmazione lungimirante mediante i propri programmi di sviluppo delle reti che devono trasmettere annualmente ai Comuni ai sensi della legge regionale 3/2011 i quali ne terranno conto in sede di adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici e dei regolamenti di settore.
 

Sì. L’adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR è disciplinato all’articolo 57 ter della LR 5/2007 che così recita “ I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR”.
Il PPR disciplina l’adeguamento o la conformazione agli articoli 13 e 14 delle NTA e all’a rticolo 59, comma 4 detta disposizioni transitorie.
Dal significato proprio delle parole dell’articolo 57 ter della LR 5/2007 e dalla connessione dei commi dell’articolo 13 delle NTA, risulta che oggetto dell’adeguamento (o conformazione) è lo strumento urbanistico generale del Comune; per le varianti non aventi contenuto generale e per i piani attuativi l’obbligo scatta solo se sia decorso infruttuosamente il termine di due anni per l’a deguamento dello strumento urbanistico generale. Oltre a quanto disposto all’articolo 57 ter della LR 5/2007, chiaramente riferito agli strumenti urbanistici generali, l’articolo 13 delle NTA del PPR, ai commi 1, 2 e 3, indica le procedure da seguire per l’adeguamento o la conformazione dello strumento urbanistico generale e ai successivi commi 4, 5 e 6 individua le conseguenze del mancato adeguamento dello strumento urbanistico generale entro i termini di due anni dalla entrata in vigore del PPR (10 maggio 2020). In particolare il comma 6 riguarda gli strumenti urbanistici attuativi, le loro varianti e le varianti agli strumenti urbanistici generali (si tratta di varianti non aventi valenza di strumento urbanistico generale) che, decorso il termine di due anni dalla entrata in vigore del PPR, in difetto dell’avvenuto adeguamento o conformazione dello strumento urbanistico generale comunale, potranno essere approvati solo se adeguati o conformati al PPR.
Il senso della disposizione è quello di attuare l’adeguamento o la conformazione in maniera ordinata considerando prioritariamente lo strumento urbanistico che interessa il territorio dell’i ntero Comune in modo da poter affrontare compiutamente tutti i contenuti del PPR; solo nell’ipotesi in cui il comune non via abbia provveduto nei termini di due anni posti dall’articolo 145, comma 4, del D.Lgs 42/2004, scatta l’obbligo dell’adeguamento anche delle varianti che non hanno contenuto generale e dei piani attuativi.
In ogni caso le varianti che non hanno l’obbligo dell’adeguamento, perché non aventi contenuto generale e precedenti alla data del 10 maggio 2020 o perché la procedura di formazione è avviata prima del 10 maggio 2018, sin dall’adozione, devono contenere una valutazione di coerenza con il PPR. Per le varianti di livello comunale detta valutazione è costituita dalla valutazione degli aspetti paesaggistici di cui al comma 7 dell’articolo 8 della LR 21/2015; essa conterrà l’i ndicazione e l'analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento, rilevabili dai contenuti del Piano Paesaggistico regionale in applicazione al punto 3.1.A.1 dell’allegato al DPCM 12.12.2005.
 

 L’articolo 28, comma 9 delle NTA al PPR sancisce la prevalenza del dato normativo rispetto alla cartografia rendendo necessaria in taluni casi la verifica dello stato di fatto mediante sopralluogo. L’interessato, mediante il Comune, presenta una richiesta di parere all’Ispettorato forestale della Regione.
L’ispettorato forestale competente per territorio provvederà a formulare il parere di merito sull’incongruenza tra stato di fatto e cartografia e provvederà a trasmetterlo al richiedente, al Comune interessato ed ai Servizi regionali competenti. Per ragioni di speditezza la richiesta potrà essere inoltrata, per conoscenza, anche alla Stazione forestale competente.
A seguito della comunicazione scritta dell’esito del sopralluogo, il Comune – se delegato - può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in presenza di zona boscata oppure escludere l’o bbligatorietà dell’autorizzazione paesaggistica perché l’intervento rientra in zona non considerata bosco.

 

Il Comune o il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica può coinvolgere l’Ispettorato forestale di riferimento nel caso di ritenute incongruenze puntuali tra stato di fatto e cartografia del PPR. A seguito delle rilevazioni effettuate dall’Ispettorato competente il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica provvederà all’aggiornamento delle cartografie del Piano.
 

No, il vademecum per l'individuazione delle zone A e B al 6 settembre 1985 reca la metodologia per la costruzione di uno strato informativo digitale.
Le Zone A e B al 6 settembre 1985 sono uno strato informativo del PPR che viene costruito utilizzando i dati inviati dalle Amministrazioni Locali, che hanno competenza nell'individuazione di tali informazioni.
La Regione Friuli Venezia Giulia provvede, ove necessario, alla verifica del loro allineamento con le regole nazionali e regionali per la costruzione dell'informazione territoriale. È quindi uno strato che non copre l'intero territorio regionale ma che viene via via integrato con l'informazione che proviene dalle Amministrazioni locali.
L'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per le aree interne alle Zone A e B al 1985 deve comunque fare riferimento all'articolo 142 del Codice del Paesaggio, anche in assenza delle informazioni geografiche all'interno dei supporti cartografici del PPR, come previsto all'articolo 20, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA). L'articolo 20, comma 4, delle NTA, in conformità all'articolo 142, comma 2, del D.Lgs 42/2004, reca la previsione che le disposizioni di cui al Capo III delle NTA riguardante i beni paesaggistici ex lege non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come Zone A e B.
In ogni caso, l'inserimento delle Zone A e B all'interno degli strati informativi del PPR avviene in fase di conformazione o può avvenire in fase di adeguamento da parte dell'Amministrazione comunale in modo da farlo figurare anche sul WEBGIS. Il dato può essere comunicato alla Regione Friuli Venezia Giulia seguendo le indicazioni dell'articolo 55 delle NTA e i relativi allegati, insieme alle indicazioni presenti nel Vademecum per l'individuazione delle Zone "A" e "B" al 6 settembre 1985: dati di base e metodi per la costruzione di uno strato informativo digitale, così come indicato all'articolo 20, comma 6, delle NTA.
Il Comune può pertanto continuare a utilizzare in quelle aree il dato cartografico posseduto non applicando le disposizioni del comma 1 dell'articolo 142 del Codice (lettere a-b-c-d-e-g-h-l-m) alle zone individuate come delimitate dagli strumenti urbanistici al 1985.

ultimo aggiornamento: Thu Sep 17 10:32:43 CEST 2020