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Document 32014R0717

Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura

OJ L 190, 28.6.2014, p. 45–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/717/oj

28.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/45


REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2014

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di queste categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

(2)

La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (3) e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 (4) e (CE) n. 1998/2006 (5) della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. In considerazione delle norme specifiche vigenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del rischio che anche per importi limitati di aiuto possano ricorrere i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il settore della pesca e dell'acquacoltura è stato escluso dal campo di applicazione di tali regolamenti. La Commissione ha già adottato una serie di regolamenti che prevedono norme sugli aiuti «de minimis» concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il più recente dei quali è il regolamento (CE) n. 875/2007 (6). In virtù di detto regolamento, si riteneva che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica operante nel settore della pesca non soddisfacesse tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se non superava 30 000 EUR per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari, né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari al 2,5 % della produzione annua del settore della pesca. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 875/2007, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3)

È opportuno mantenere il massimale di 30 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e non falsino o minaccino di falsare la concorrenza se l'importo globale degli aiuti concessi all'insieme delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre anni è inferiore a un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari al 2,5 % del fatturato annuo del settore della pesca, ossia delle attività di cattura, trasformazione e acquacoltura (limite nazionale).

(4)

Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (7). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica (8). Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9) e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (10), la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo di imprese collegate dovrebbe essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

(5)

Considerato il campo di applicazione della politica comune della pesca e la definizione del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(6)

In base a un principio generale, non dovrebbero essere concessi aiuti in caso di inosservanza del diritto dell'Unione, e in particolare delle norme della politica comune della pesca. Tale principio si applica anche agli aiuti «de minimis».

(7)

In considerazione della necessità di garantire la coerenza con gli obiettivi della politica comune della pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento, in particolare, gli aiuti per l'acquisto di pescherecci, gli aiuti per l'ammodernamento o la sostituzione di motori principali o ausiliari dei pescherecci e gli aiuti a favore di operazioni non ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(8)

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (13). Tale principio si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(9)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

(10)

Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in altri settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (14), detto regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi in relazione a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma del medesimo regolamento.

(11)

Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli, il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore o alle prime attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Dovrebbe altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

(13)

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

(14)

Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non dovrebbero essere presi in considerazione per stabilire se il massimale pertinente o limite nazionale è rispettato.

(15)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento ed è tenuto ad applicare le norme sul cumulo.

(16)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote, occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (15).

(17)

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito che non superano 150 000 EUR e una durata di cinque anni oppure 75 000 EUR e una durata di dieci anni abbiano un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(18)

Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio (16), non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

(19)

Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate (17). Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non dovrebbero pertanto applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80 % del prestito sotteso, con importo garantito non superiore a 225 000 EUR e durata non superiore a cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, l'importo garantito non supera 112 500 EUR e la durata della garanzia non è superiore a dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un altro regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(20)

Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, è opportuno assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.

(21)

Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(22)

La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere «aiuti de minimis», gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti a controllare che gli aiuti concessi non superino il massimale pertinente e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato dovrebbe ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che i nuovi aiuti non superino il massimale pertinente.

(23)

Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento né del massimale «de minimis» né del limite nazionale nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

(24)

Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a)

aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;

b)

aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c)

aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

d)

aiuti per l'acquisto di pescherecci;

e)

aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;

f)

aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;

g)

aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;

h)

aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;

i)

aiuti alle attività di pesca sperimentale;

j)

aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;

k)

aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

2.   Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, detto regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di aiuti «de minimis» concessi a norma del medesimo regolamento.

3.   Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (18), il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b)   «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

c)   «trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

2.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a)

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b)

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d)

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1.   Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2.   L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare 30 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3.   L'importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.

4.   Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5.   Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6.   Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 e del limite nazionale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7.   Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8.   In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale pertinenti, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9.   In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2.   Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3.   Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a)

il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché

b)

il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 150 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 75 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito è calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c)

l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4.   Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

5.   Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

6.   Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a)

il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché

b)

la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 225 000 EUR e una durata di cinque anni oppure un importo garantito che non supera 112 500 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c)

l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d)

prima dell'attuazione dell'aiuto,

i)

il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un altro regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento ed è stato accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii)

tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7.   Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1.   Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per questi ultimi settori o attività, a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2.   Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento a concorrenza del massimale da questo previsto, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.

3.   Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Monitoraggio

1.   Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stato raggiunto e se il limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, non è stato superato. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3.   Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

4.   Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5.   Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2008, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 31 luglio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4.   Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 92 del 29.3.2014, pag. 22.

(3)  Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

(4)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(6)  Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

(7)  Causa C-222/04, ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-00289).

(8)  Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

(9)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(10)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(11)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(13)  Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).

(14)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(15)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(16)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

(17)  Ad esempio, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(18)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).


ALLEGATO

Limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR)

Stato membro

Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Belgio

11 240 000

Bulgaria

1 270 000

Repubblica ceca

3 020 000

Danimarca

51 720 000

Germania

55 520 000

Estonia

3 930 000

Irlanda

20 820 000

Grecia

27 270 000

Spagna

165 840 000

Francia

112 550 000

Croazia

6 260 000

Italia

96 310 000

Cipro

1 090 000

Lettonia

4 450 000

Lituania

8 320 000

Lussemburgo

0

Ungheria

975 000

Malta

2 500 000

Paesi Bassi

22 960 000

Austria

1 510 000

Polonia

41 330 000

Portogallo

29 200 000

Romania

2 460 000

Slovenia

990 000

Slovacchia

860 000

Finlandia

7 450 000

Svezia

18 860 000

Regno Unito

114 780 000


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