Con l’entrata a regime della nuova disciplina prevista dall’articolo 10 Decreto Ministeriale 117/2015, che reca il Regolamento per il funzionamento del REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA), sono state introdotte, a decorrere dal periodo di imposta 2018, nuove regole per il calcolo del cumulo della soglia massima di aiuti de minimis sotto forma di “aiuti fiscali” nel triennio di riferimento ed è stato inoltre abolito, a decorrere dal 1° luglio 2020, ai sensi del successivo articolo 14 del richiamato decreto, l’obbligo di acquisizione della dichiarazione sostituiva di atto notorio riguardo al rispetto di tale obbligo, facendo fede in tal senso il suddetto REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA).

Ne consegue che a decorrere dagli aiuti fiscali fruiti con riferimento al periodo di imposta 2019 non sarà più necessario procedere all’invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante gli aiuti concessi nel triennio di riferimento, mentre- stante il vigente quadro normativo - permane l’obbligo di rendere tale dichiarazione con riferimento al periodo di imposta 2018, non appena la procedura, al momento sospesa per le ragioni che si rappresentano nel prosieguo, sarà ripristinata.

Nello specifico, l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ha costituito presso il Ministero dello sviluppo economico il REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA), strumento volto a verificare, nei confronti del singolo beneficiario, il rispetto del divieto di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis.

Il comma 7 del richiamato articolo 52 ha stabilito che la trasmissione delle informazioni inerenti agli aiuti di Stato e l’interrogazione del REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) costituiscono condizione legale di efficacia di tali concessioni.

Con il Decreto del Ministero dello sviluppo 31 maggio 2017, n. 115 è stato adottato il Regolamento per il funzionamento del medesimo e in data 12 agosto 2017 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione del DM sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017) il Registro è divenuto operativo.

L’aiuto de minimis concesso sotto forma di agevolazione è disciplinato, in particolare, dal richiamato articolo 10 del suddetto Decreto ministeriale, il quale dispone:
- che gli “aiuti fiscali” si intendono concessi e sono registrati nel REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- che per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis il REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO utilizza, quale data di concessione, quella in cui è effettuata la registrazione da parte della Agenzia delle Entrate;
- che con riferimento agli “aiuti fiscali”, le nuove regole si applicano agli “aiuti fiscali” i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e quindi già per le agevolazioni fiscali inerenti al periodo di imposta 2018.

A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle Entrate, con la precisazione che “ l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”.

Dalle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2 del Decreto del Ministero dello sviluppo 31 maggio 2017, n. 115, sembrerebbe dunque evincersi che, a decorrere dal periodo di imposta 2018, il beneficio fruito sotto forma di agevolazione fiscale nel periodo di imposta di riferimento venga a gravare esclusivamente sull’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, ai fini della verifica sul rispetto del divieto di cumulo nel triennio di riferimento .
Per esemplificare: l’agevolazione fiscale fruita nell’esercizio 2019 assumerà rilievo solo nell’esercizio 2021, e precisamente alla data di registrazione da parte della Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti de minimis. Pertanto, tutte le volte in cui nel calcolo del triennio per la verifica del rispetto della soglia comunitaria, assumerà rilevanza l’esercizio 2021, occorrerà tenere in considerazione, come aiuto riferibile all’esercizio 2021 concorrente nel triennio, anche l’agevolazione fruita in de minimis nell’esercizio 2019, mentre – stante il vigente quadro normativo - essa non rileva come aiuto concesso con riferimento allo stesso esercizio 2019.

Ne consegue, sempre nell’esempio fatto, che laddove il contribuente voglia accedere a nuove misure di aiuti in regime de minimis, fiscali o meno, egli dovrà considerare che alla soglia massima di aiuto concedibile nel triennio ove concorre l’esercizio 2021, una parte di tale plafond è già stato “consumato” in ragione dell’agevolazione fiscale IRAP fruita nell’esercizio 2019.

Pertanto, proseguendo nell’esempio di cui sopra, laddove si intendesse accedere nel 2021 ad un nuovo aiuto de minimis ai sensi del Regolamento de minimis generale n. 1407/2013, la verifica del rispetto della soglia di 200.000,00 euro, da questo imposta, per il triennio 2019-2020-2021 dovrà tenere conto del fatto che tale plafond risulta già parzialmente ridotto per un importo corrispondente all’agevolazione IRAP fruita in Regione FVG come agevolazione fiscale IRAP nell’esercizio 2019, imputata al 2021. E poiché la nuova disciplina è stata introdotta a partire dal periodo di imposta 2018, nell’esempio fatto del triennio 2019-2020-2021, peseranno nel cumulo anche tutte le agevolazioni fiscali fruite nell’esercizio 2018, in quanto ritenute dal legislatore concesse nell’esercizio 2020 (e più precisamente, alla data di registrazione nel Registro Nazionale Aiuti, che per legge deve avvenire entro l’anno di imposta successivo a quello in cui si presenta la dichiarazione fiscale).

Al riguardo si segnala che l’Amministrazione regionale ha formulato istanza di consulenza giuridica nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, al fine di pervenire a una corretta interpretazione delle nuove disposizioni e pertanto tali indicazioni vengono al momento fornite in via del tutto collaborativa, in considerazione della sola esegesi del testo normativo e in assoluta aderenza con esso, in attesa che l’Amministrazione finanziaria interpellata fornisca indicazioni in merito e se ne possa condividere tempestivamente il contenuto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione FVG, alla presente Sezione Tributi.

Inoltre, come anticipato, il successivo articolo 14 del medesimo DM 115/2017 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis avviene esclusivamente attraverso il REGISTRO NAZIONALE AIUTI, ma allo stesso tempo quella disposizione stabilisce che, fino a tale data, tale controllo deve avvenire, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai beneficiari riguardo gli aiuti concessi nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti.

Per tale ragione, esclusivamente con riferimento al periodo di imposta 2018, stante il vigente quadro normativo, deve affermarsi che permarrà l’obbligo, per i beneficiari delle misure agevolative regionali IRAP in regime de minimis, dell’inoltro all’Amministrazione regionale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ad esse relative, attraverso le modalità operative già note.

Dopo tale data, è previsto che il controllo del massimale avvenga esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018. 

Tuttavia, si segnala al riguardo come proprio tale contesto normativo, che ha introdotto regole non omogenee per uno degli esercizi interessati dal triennio appena trascorso (il 2018 rispetto ai due precedenti), ha imposto la sospensione dell’applicativo informatico per l’inoltro delle dichiarazioni de minimis per l’esercizio 2018 (l’ultimo esercizio in riferimento al quale ancora opera, per le Ragioni su esposte, l’obbligo di acquisizione della stessa ) e ciò in attesa di conoscere l’e sito dell’istanza di consulenza giuridica sopra richiamata, formulata dall’Amministrazione regionale confronti dell’Amministrazione finanziaria anche al fine di pervenire a una corretta interpretazione delle nuove disposizioni con riferimento alle modalità operative con cui ottemperare all’obbligo dichiarativo ancora oggi sussistente con riferimento al periodo di imposta 2018, cui conseguirà l’adeguamento dell’applicativo informatico stesso.

Sino ad allora, rimane sospeso l’inoltro delle dichiarazioni de minimis con riferimento all’esercizio 2018. Del ripristino del medesimo applicativo verrà data tempestiva notizia agli utenti sulle presenti pagine della Sezione Tributi.

A decorrere, invece, dall’esercizio 2019, in ragione di quanto stabilito dall’articolo 14 del DM 115/2017, sopra richiamato, a tale adempimento non si darà più corso, tenendo luogo della dichiarazione medesima la registrazione nel REGISTRO NAZIONALE AIUTI.

.