Con l’articolo 8bis, comma 1, della L.R. 14 febbraio 2014, n. 1, introdotto dalla legge regionale 17 luglio 2017, n.26, il legislatore regionale ha stabilito che a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2018, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito.

Si segnala che, in forza di quanto disposto dall’articolo 1, comma 37, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, è sospesa per l’anno 2018 l’applicazione della maggiorazione dello 0,92 per cento.

Al contempo, in forza di quanto previsto dal comma 2 del richiamato articolo 8bis, in combinato disposto con l’articolo 7 della medesima L.R. 26/2017, recante le “Disposizioni finali e transitorie”, il legislatore ha previsto che, a decorrere dal medesimo periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018, l'aliquota IRAP è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito, tranne che per le sale scommesse, alle quali la riduzione di aliquota non si applica.
La riduzione di aliquota è applicata per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta la disinstallazione.

Inoltre, in ragione della modifica introdotta all’articolo 2, comma 7, della L.R. 2/2006, che riassume le aliquote IRAP applicabili sul territorio regionale, è consentita la cumulabilità di tale misura agevolativa di riduzione con non più di una delle misure agevolative ivi richiamate.
Riguardo le modalità di compilazione del modello di Dichiarazione IRAP, nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alle indicazioni contenute nell’<<AVVISO MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP IN CASO DI CUMULO DELL’AGEVOLAZIONE IRAP DI CUI DALL’ARTICOLO 8BIS, COMMA 2, DELLA L.R. 14 FEBBRAIO 2014, N. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) CON UNA DELLE RIDUZIONI DI ALIQUOTA IRAP PREVISTE DALLA NORMATIVA REGIONALE>>, il cui link è pubblicato alla presente pagina.

In sede di prima applicazione, per la fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP nel periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2018 la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2017.

Si segnala che l’articolo 5, comma 6, della Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, dispone che ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito, e pertanto, laddove ricorrente tale condizione, impedisce l’accesso anche a tutte le manovre di riduzione/esenzione previste in materia fiscale dalle vigenti leggi regionali.

L’agevolazione in parola è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis”.

ATTENZIONE
Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.

Nello specifico:

- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la precisazione che “ l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”.
Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;

- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale avverrà esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Pertanto, laddove permanga il vigente quadro normativo, sarà prossimamente predisposto il sistema informatico per l’invio telematico delle dichiarazioni “de minimis” (come prescritto dal comma 4 del citato articolo 8bis) relativo alle riduzioni di aliquota IRAP di cui in parola, ma solo con riferimento al periodo di imposta 2018.
Si segnala al riguardo che proprio tale contesto normativo, che ha introdotto regole non omogenee per uno degli esercizi interessati dal triennio appena trascorso (il 2018 rispetto ai due precedenti) impone oggi di procrastinare l’avvio dell’applicativo informatico per le detrazioni fruite con riferimento all’esercizio 2018, in attesa di conoscere l’esito dell’istanza di consulenza giuridica che l’Amministrazione regionale ha ritenuto di formulare nei confronti dell’A mministrazione finanziaria, al fine di pervenire a una corretta interpretazione delle nuove disposizioni, cui conseguirà l’adeguamento dell’applicativo informatico stesso.
Sino ad allora, non è consentito l’inoltro delle dichiarazioni “de minimis” con riferimento all’esercizio 2018. Dell’avvio del medesimo applicativo, e delle modalità e le istruzioni per l’utilizzo del medesimo, verrà data tempestiva comunicazione agli utenti sulla presente pagina della Sezione Tributi.
A decorrere dal 1° luglio 2020, come sopra anticipato, tale adempimento non sarà più necessario, vigendo da tale data l’obbligo di operare detto controllo del massimale esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo.

Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “ de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.
Nello specifico, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’u ltima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita impresa unica.

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