tributi

Riduzione per le nuove imprese artigiane

FAQ - Manovre di riduzione/esenzione IRAP per nuove imprese artigiane

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della L.R. 1/2004, i beneficiari della riduzione dell'aliquota dell'IRAP sono le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2004.

Come indicato al punto 2 dell’Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo della L.R. 1/2004 (D.G.R. n. 665 del 1/04/2005), l’agevolazione IRAP spetta esclusivamente alle nuove imprese artigiane che si iscrivono all’A.I.A. a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell’1 gennaio 2004 per un massimo di 5 periodi d’imposta (vedi anche domanda 3).
L’utilizzo della locuzione “periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2004” consente di includere tra gli aventi diritto all’agevolazione non solo le nuove imprese artigiane  con  l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare (01/01/2004-31/12/2004) ma anche quelle con l’esercizio sociale a cavallo d’anno (es. 01/07/2003 - 30/06/2004)

Sì. Una società già esistente (costituita ad es. nel 2002) che acquisisce successivamente i requisiti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana e si iscrive all’A.I.A. nel periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2004, è considerata nuova impresa artigiana e, pertanto, può godere dell’agevolazione per un massimo di 5 periodi d’imposta che decorrono dalla data di iscrizione all’AIA.

La società X essendosi costituita e iscritta all’A.I.A. nel periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2004 è a tutti gli effetti una nuova impresa artigiana ed in quanto tale è legittimata ad avvalersi dell’aliquota IRAP ridotta ai sensi dell’art. 1, commi da 13 a 17, della L.R. 1/2004.
In merito agli aiuti “de minimis”, poiché Y e X sono soggetti diversi, la società X non deve riportare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio gli aiuti percepiti dalla società Y.

Come indicato dall’art.13, comma 3, della L.R. 12/2002 l’iscrizione all’A.I.A. è condizione per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano.
Il comma 9 dello stesso articolo, recita che l’iscrizione all’A.I.A. ha effetto dalla data di inizio dello svolgimento dell’attività in conformità ai requisiti previsti dalla normativa applicabile al settore di attività.

Conseguentemente la società X risulterà iscritta all’Albo delle imprese artigiane in data 03/04/2004 perché è in quella data che ha iniziato a svolgere l’attività in conformità ai requisiti previsti dalla normativa applicabile al settore di attività. Nell’esempio sopra riportato il beneficio della riduzione dell’aliquota IRAP è usufruibile quindi dal 03/04/2004 fino al 31/12/2004.

La nuova impresa artigiana iscritta all’AIA a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2004 ha diritto alla riduzione dell’aliquota Irap, nelle diverse misure stabilite dalla norma regionale, per un massimo di 5 periodi d’imposta in permanenza dei requisiti di iscrizione all’A.I.A. e in mancanza di trasferimento della sede al di fuori del territorio regionale. Nel caso di specie, pertanto, se la società artigiana si è iscritta all’AIA nel periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2004 potrà beneficiare della citata riduzione per gli anni 2004,2005,2006,2007,2008. La società artigiana in esame può applicare la riduzione dell’aliquota dell’Irap per l’anno 2006 anche se non l’ha applicata per gli anni 2004 e 2005, fermo restando, però, il limite dell’anno 2008 con riferimento al diritto ad applicare l’aliquota ridotta. Il contribuente che, in possesso dei requisiti, ha applicato la riduzione dell’aliquota dell’Irap è tenuto ad inviare all’A mministrazione regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’importo del beneficio fruito e di qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nel triennio considerato.

ultimo aggiornamento: Wed Mar 30 12:18:23 CEST 2022