Articolo 19 - LR 20 febbraio 2015 n. 3 (Riduzione dell’aliquota IRAP a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo)


Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 20 febbraio 2015 n. 3, a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2015, è introdotta una riduzione dell’aliquota IRAP dello 0,40 per cento, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi IRAP che:
- alla chiusura del periodo d’imposta considerato presentino un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo pari almeno al 10 per cento rispetto alla media dei costi sostenuti nei due periodi d’imposta precedenti;
- evidenzino un rapporto, tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel periodo d’imposta considerato e il valore della produzione netta realizzato nel medesimo periodo, superiore al 2 per cento.

Si segnala che l’articolo 7, comma 12 della Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 ha modificato i commi 9 e 10 dell’articolo 19 della legge regionale 3/2015, stabilendo che l’a gevolazione è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1, dettagliate nel sottostante Avviso, alla cui lettura si rimanda:

Al contempo si rammenta che in ragione delle modifiche introdotte con L.R. 26/2017, all’a rticolo 2, comma 7, della L.R. 2/2006, è consentita la cumulabilità tra la presente agevolazione e la riduzione dell’aliquota IRAP prevista dall’articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che dismettono volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.
Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alla lettura di cui al seguente Avviso riguardo alle modalità di compilazione del modello di Dichiarazione IRAP:

ATTENZIONE

Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, esclusivamente ai fini del calcolo del cumulo nel triennio, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, precisando che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la precisazione che “ l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”.
Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, il permanere dell’obbligo di acquisizione della dichiarazione sostituiva di atto notorio ai fini del controllo del massimale degli aiuti “de minimis” solo sino al 1° luglio 2020. Dopo tale data, è previsto che il controllo del massimale avvenga esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Pertanto, laddove permanga il vigente quadro normativo, il sistema informatico per l’invio telematico delle dichiarazioni “de minimis” relative alle riduzioni di aliquota IRAP rimane operativo solo con riferimento ai periodi di imposta precedenti e sino al periodo di imposta 2018 compreso.
Si segnala al riguardo che proprio tale contesto normativo, che ha introdotto regole non omogenee per uno degli esercizi interessati dal triennio appena trascorso ( il 2018 rispetto ai due precedenti) ha imposto la sospensione dell’applicativo informatico, in attesa di conoscere l’esito dell’istanza di consulenza giuridica che l’Amministrazione regionale ha ritenuto di formulare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, al fine di pervenire a una corretta interpretazione delle nuove disposizioni, cui conseguirà l’adeguamento dell’applicativo informatico stesso.
Sino ad allora, rimane sospeso l’inoltro delle dichiarazioni “de minimis”. Del ripristino del medesimo applicativo verrà data tempestiva notizia agli utenti sulle presenti pagine della Sezione Tributi, come riportato nell’AVVISO in calce.

Si richiama altresì il concetto di impresa unica introdotto dagli attuali Regolamenti comunitari in materia di aiuti “ de minimis”.
Ed infatti, ai fini dell’invio telematico delle suddette dichiarazioni, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’u ltima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’u ltima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita “impresa unica”.

A tal fine sono attivi link specificamente dedicati all’impresa singola e all’impresa unica, accessibili dai rispettivi box per l'invio on line.

Accesso al servizio di invio telematico

Avviso sospensione invio telematico dichiarazioni “de minimis”:

Per motivi tecnici di adeguamento degli applicativi informatici alla disciplina dettata dal D.M. 31 maggio 2017, n.115 per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, è momentaneamente sospeso il servizio per l’invio telematico delle dichiarazione “de minimis” per tutte le manovre agevolative regionali in “de minimis” in ambito IRAP. Con successivo avviso verrà qui data tempestiva notizia della ricostituita operatività dell’applicativo informatico.


Per accedere all'applicativo per l'invio telematico della dichiarazione “de minimis”, il beneficiario e/o l'intermediario devono possedere la Carta regionale dei servizi (CRS) oppure una smart card o business key standard CNS (es. Infocamere, Infocert).

La carta (o la business key) deve essere intestata al beneficiario che invia la dichiarazione, o all'intermediario che la compila, e deve essere dotata di un certificato di autenticazione valido.

Per utilizzare il dispositivo di autenticazione (smart card o chiave USB) sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, è necessario che il PC dal quale si effettua l'accesso sia configurato correttamente, cioè sia stato installato correttamente tutto il software per la gestione del dispositivo e per l'importazione e la lettura dei certificati.

Il software da installare dipende dal dispositivo utilizzato. Per maggiori dettagli consultare il documento "Informazioni sull'utilizzo della smart card per l'invio on line" disponibile alla voce "invio on line dichiarazione “de minimis”.

Il nuovo numero verde unico gratuito per l’accesso ai servizi di supporto telefonico di Insiel è l’ 800 098 788.
Per chiamate* da telefoni cellulari o dall’estero, il numero da contattare è lo 040 06 49 013.

*costo della chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico

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