Il sistema del libro fondiario o, più semplicemente, tavolare è un sistema di pubblicità immobiliare a base reale, attualmente in vigore in alcune zone della nostra Regione che corrispondono ai territori ex austriaci, annessi all’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale (l’intera provincia di Trieste e di Gorizia e parte della provincia di Udine).
Il Legislatore italiano, con R.D. 4 novembre 1928 n.2325, ha previsto, infatti, che nelle nuove province fosse conservato il sistema pubblicitario di impianto austriaco preesistente.
Successivamente, con R.D. 29 marzo 1929 n.499, la legge tavolare austriaca già estesa a tutto l’impero, è stata recepita nella traduzione italiana, nel nuovo testo allegato al regio decreto
Alla disciplina di diritto statale si è aggiunta quella regionale, in quanto alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è riservata, ai sensi dell’art.4 dello Statuto speciale, la potestà legislativa primaria in materia di impianto e di tenuta dei libri fondiari.
In tal modo il Legislatore ha mantenuto nell’ordinamento italiano un doppio sistema di pubblicità immobiliare, affiancando al sistema della trascrizione, di derivazione francese, organizzato su base personale, quello tavolare di impianto germanico, nel quale il criterio ordinante è a base reale.
Il fulcro del sistema tavolare è costituito dalla res (dal latino, cosa), cioè dal bene immobile che forma oggetto di un diritto reale e non dalla persona che ne è titolare. Ciò consente all’utente l’immediata percezione della condizione giuridica dell’immobile e delle vicende circolatorie che, nel corso del tempo, lo hanno interessato.
Il sistema tavolare si differenza, inoltre, da quello della trascrizione, perché è imperniato sul cd. principio di iscrizione che caratterizza l’intavolazione di diritti reali sulla base di atti tra vivi. In deroga al principio consensualistico di cui all’art.1376 c.c., nel sistema tavolare il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano, infatti, per atto tra vivi se non con l’intavolazione del diritto nelle pubbliche tavole.
Altro principio cardine del sistema tavolare è quello della pubblica fede delle risultanze tavolari, il cui contenuto e la cui conoscenza sono tendenzialmente opponibili alla collettività. Il principio di pubblica fede si concretizza in diversi piani.
Da un lato si manifesta nella presunzione di proprietà in capo a chi è tavolarmente iscritto come proprietario del bene immobile (art.6 RD); dall’altro si sostanzia nella presunzione di conoscenza in capo all’acquirente di un immobile degli oneri e dei diritti reali che gravano la cosa venduta, come se tali aggravi fossero dichiarati nel contratto (art.9 RD). Da ultimo, il principio della pubblica fede trova espressione nell’art.5 RD, il quale fa salvi i diritti iscritti acquistati dai terzi sulla fede del libro fondario.
Mediante la libera consultazione presso gli uffici tavolari, l’utente può prendere visione sia del libro maestro in essi conservato che dei documenti che hanno per oggetto un determinato bene immobile.

Al principio di pubblica fede va collegata anche la regola espressa nel brocardo prior in tempore, potior in iure. Analogamente a quanto accade anche nel sistema della trascrizione, il sistema di pubblicità immobiliare fa prevalere, infatti, tra più contendenti, l’acquirente che per primo domanda la pubblicità immobiliare del suo acquisto.
Da ultimo, il sistema di pubblicità tavolare è permeato dal principio di legalità, che si sostanzia nella garanzia del controllo da parte del giudice tavolare e nella natura giurisdizionale, seppur volontaria, del procedimento.
A ciascun ufficio tavolare è, infatti, preposto un giudice monocratico delegato dal Presidente del Tribunale.
Il procedimento in affari tavolari origina da un ricorso giurisdizionale (del quale ha tutte le caratteristiche), si svolge secondo le formalità dei procedimenti camerali di giurisdizione volontaria (seppur con i necessari previsti temperamenti), culmina in un decreto irrevocabile emesso dal giudice tavolare o dal conservatore delegato ai sensi dell’art. 95 bis della legge tavolare che è eventualmente impugnabile solo col mezzo del reclamo al Tribunale in composizione collegiale.
Da ultimo, non va dimenticato che un sistema di pubblicità immobiliare a base reale presuppone uno stretto collegamento con il Catasto (oggi Agenzia delle Entrate) che censisce ed identifica, con finalità prettamente fiscali, quegli stessi beni immobili sui quali poggia il sistema di pubblicità immobiliare.

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