La richiesta di accesso alla consultazione deve essere fatta online, previa identificazione attraverso SPID, CIE o CNS/CRS.

Il contesto normativo

La disciplina regionale sull’accesso al giornale per atti tavolari, indici di ricerca, collezione dei documenti e al libro maestro informatizzato è contenuta nel “Regolamento per l’a ccesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 agosto 2010, n.15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)” approvato con  D.P.Reg. n. 092/2013 del 23 aprile 2013.

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Chi può presentare la richiesta di accesso

La richiesta di accesso può essere presentata da:

a) Stato, Agenzie subentrate nelle funzioni dei Ministeri, Regione, Enti, Aziende ed Agenzie regionali nonché Province, Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane e Unioni montane, i cui territori ricadono nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale ed Enti industriali che operano nell’ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
c) imprese autorizzate ad esercitare l’attività bancaria o finanziaria, nonché concessionari di pubblici servizi, che operano nell’ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
d) professionisti iscritti in albi, collegi ed ordini;
e) soggetti che svolgono ai sensi della vigente normativa attività professionale o istituzionale rispetto alla quale la conoscenza dei dati tavolari si pone in rapporto di oggettiva connessione strumentale. 

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Come presentare la richiesta

La richiesta di accesso si presenta esclusivamente mediante la compilazione di apposito modulo online predisposto dalla Regione, che sostituisce definitivamente la richiesta cartacea.

Per accedere al servizio di consultazione è necessario aderire alla convenzione con cui la Regione disciplina gli obblighi degli utenti in relazione all’utilizzazione delle informazioni e dei dati personali acquisiti.

Il richiedente deve identificarsi attraverso SPID, CIE o CNS/CRS.

Completata la procedura di identificazione, sarà possibile presentare la richiesta di accesso alla consultazione attraverso la compilazione guidata del modulo online.
Alla domanda di accesso verrà attribuito un numero identificativo progressivo (codice richiesta) che consentirà di controllarne lo stato.

La richiesta di accesso alla consultazione della collezione dei documenti può essere presentata insieme oppure successivamente alla richiesta di accesso alla consultazione di giornale per atti tavolari, indici di ricerca e libro maestro informatizzato.
In quest’ultimo caso, al momento della compilazione della richiesta d’accesso alla sola collezione dei documenti, il sistema richiederà di fare riferimento al codice richiesta attribuito alla precedente richiesta di accesso per la consultazione di indici di ricerca, giornale per atti tavolari e libro maestro informatizzato in corso di validità.

L’accoglimento della richiesta di accesso alla consultazione viene comunicato via e-mail.

La concessione dell’abilitazione alla consultazione di giornale per atti tavolari, indici di ricerca, collezione dei documenti e libro maestro informatizzato è comunicata via e-mail.

Ottenuta l’abilitazione, per poter accedere al servizio di consultazione online è necessaria l’i dentificazione attraverso SPID, CIE o CNS/CRS. 

Compila e invia online la richiesta di accesso

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Come gestire i permessi di accesso

Chi presenta la richiesta può chiedere l’accesso per se stesso o tramite altro soggetto delegato.

Il soggetto che viene autorizzato all’accesso (detto amministratore) può attribuire ulteriori permessi di accesso assegnandoli ai propri collaboratori (detti amministrati), del cui operato è responsabile.

L’amministratore e gli amministrati per poter accedere al servizio di consultazione online devono necessariamente essere identificati attraverso SPID, CIE o CNS/CRS.
 

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Durata dei permessi di accesso e loro rinnovo

I permessi di accesso concessi a titolo gratuito per la consultazione di giornale per atti tavolari, indici di ricerca e libro maestro informatizzato hanno durata triennale con decorrenza dalla data di accoglimento della richiesta.

I permessi di accesso concessi a titolo oneroso per la consultazione della collezione dei documenti hanno durata annuale, con decorrenza dalla data di riscontro di avvenuto pagamento.

I soggetti abilitati possono chiedere, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo dei permessi, con le stesse modalità previste per la richiesta di accesso.

Il rinnovo decorre comunque dal giorno successivo alla scadenza. Il mancato rinnovo comporta la disattivazione dei permessi.

Vedi la tua situazione e rinnova il servizio
 

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