Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Amministrazione regionale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
 
Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, è quindi attivabile da chiunque. Inoltre l’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Avverso la decisione dell’Amministrazione regionale o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al Difensore civico regionale.
 
È opportuno evidenziare che l’accesso civico generalizzato si differenzia da quello semplice, in quanto non ha ad oggetto dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Il diritto di accesso civico generalizzato, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenuti.  
 
L'istanza deve identificare i dati, i documenti o le informazioni in possesso dell'Amministrazione richiesti.
Può essere trasmessa all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o all'Ufficio relazioni con il pubblico.
 
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato 

L’istanza può essere presentata per via telematica ed è completa se :

- è inviata tramite posta elettronica ordinaria, indicando le proprie generalità con sottoscrizione autografa  e allegando al messaggio copia del proprio documento di identità;

- è trasmessa mediante posta elettronica (certificata e non) ed è sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

- se il richiedente è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

L’istanza può essere presentata anche a mano presso gli uffici, a mezzo posta ordinaria o a mezzo fax, ed è completa se sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, salvo che sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto.

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto.  

Non è ammessa l’istanza formulata telefonicamente.
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